Concordato in Appello: Quando l’Accordo Chiude le Porte alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile i limiti e le conseguenze di tale scelta, sottolineando come essa precluda la possibilità di contestare in sede di legittimità i punti oggetto di rinuncia. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Nonostante l’Accordo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In quella sede, la difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per una rideterminazione della pena, rinunciando contestualmente agli altri motivi di gravame. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta, aveva quindi ridotto la sanzione nella misura concordata.
Nonostante l’accordo e la conseguente rinuncia, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sollevando un vizio di motivazione relativo a questioni (l’applicazione della continuazione tra reati e una diversa qualificazione giuridica del fatto) che erano implicitamente coperte dalla sua precedente rinuncia. La difesa tentava così di riaprire una discussione su punti già definiti dall’accordo processuale.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita a far valere qualsiasi doglianza sui punti non devoluti o che costituiscono il presupposto dell’accordo stesso. Di conseguenza, l’imputato non poteva più contestare la motivazione della sentenza d’appello su aspetti che aveva accettato di non discutere in cambio di una pena più mite.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo del Concordato in Appello
La Corte ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado ai termini dell’accordo, ma produce un effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento del processo, compreso il giudizio di legittimità. Scegliendo il concordato, l’imputato accetta il rischio calcolato di una sentenza basata su quell’accordo, rinunciando alla possibilità di ottenere un esito potenzialmente più favorevole ma incerto attraverso la discussione di tutti i motivi d’appello.
I giudici hanno spiegato che tale meccanismo è analogo a quello della rinuncia all’impugnazione. Una volta formalizzato l’accordo, le questioni oggetto di rinuncia escono definitivamente dal perimetro del dibattito processuale. Tentare di reintrodurle in Cassazione costituisce un abuso dello strumento processuale, rendendo il ricorso inammissibile.
La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla procedura semplificata per la decisione dei ricorsi inammissibili, affermando che rientra nella piena discrezionalità del legislatore snellire il rito per casi di palese infondatezza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica per la difesa. La scelta di aderire al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere attentamente ponderata. Se da un lato offre il vantaggio di una riduzione certa della pena, dall’altro comporta la perdita definitiva del diritto di contestare determinati aspetti della sentenza di primo grado. È un patto processuale che, una volta siglato, non ammette ripensamenti.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’uso improprio degli strumenti di impugnazione.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato)?
No, non è possibile presentare ricorso per Cassazione su questioni che sono state oggetto di rinuncia in funzione dell’accordo. Il concordato ha un effetto preclusivo che impedisce di ridiscutere tali punti.
Cosa significa che il concordato in appello ha un ‘effetto preclusivo’?
Significa che l’accordo blocca la possibilità per le parti di sollevare, in qualsiasi fase successiva del processo (compreso il ricorso in Cassazione), le questioni a cui hanno rinunciato per ottenere la riduzione della pena.
Perché il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma alla cassa delle ammende?
Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, la cui entità è stabilita dal giudice in base alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33096 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a CATANIA il 09/07/1964
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME Giuseppe contro la sentenza n 1101/2025 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sul pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordat dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla applicazione della continuazione tra i oggetto del giudizio e nell’escludere la qualificazione ai sensi del comma quinto dell’art. 73 Stup., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in fun dell’accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgim processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunci all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comm 5-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che il ricorso avverso la sentenza pronunciata norma dell’art. 599-bis c.p.p sia deciso senza formalità di procedura non essendo neppure state chiarite le ragioni di tale assunto, rientrando nella discrezionalità del legislatore l controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle pa semplificare le formalità del rito per i casi di manifesta inammissibilità.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 15 settembre 2025
Il Presidente