Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che permette alle parti di accordarsi sulla pena in secondo grado. Tuttavia, la scelta di aderire a tale procedura comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti limiti entro cui è possibile proporre ricorso, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza.
I Fatti del Caso: L’Accordo in Secondo Grado
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa a seguito di un accordo tra l’imputato e la procura. Le parti avevano concordato una specifica pena, definendo così il giudizio di secondo grado attraverso la procedura del concordato in appello. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, sollevando una specifica doglianza.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso
L’imputato lamentava, nel suo ricorso, l’omessa motivazione da parte della Corte di Appello sulla possibilità di un proscioglimento nel merito. In sostanza, sosteneva che il giudice, prima di ratificare l’accordo, avrebbe dovuto valutare e dare conto delle ragioni per cui non sussistevano le condizioni per un’assoluzione, sulla base del quadro probatorio esistente.
La Decisione della Cassazione sul Concordato in Appello
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una interpretazione rigorosa della natura e degli effetti del concordato in appello. La Corte ha stabilito che l’accordo sulla pena implica una rinuncia a far valere determinate censure, tra cui proprio quelle relative a una potenziale assoluzione nel merito che non sia immediatamente evidente dagli atti (ex art. 129 c.p.p.).
Le Motivazioni: I Limiti del Ricorso Post-Concordato in Appello
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, per spiegare le ragioni della sua decisione. Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per motivi specifici e circoscritti, quali:
1. Vizi della volontà: se la parte dimostra che il suo consenso all’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Vizi del consenso del Pubblico Ministero: qualora vi siano state irregolarità nel consenso prestato dall’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se il giudice ha emesso una sentenza con un contenuto diverso rispetto a quello pattuito tra le parti.
4. Illegalità della sanzione: quando la pena inflitta sia illegale, ovvero non prevista dall’ordinamento o applicata al di fuori dei limiti edittali.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. In particolare, non è possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento, poiché l’accordo stesso presuppone una rinuncia a tale accertamento. L’imputato, scegliendo il concordato in appello, accetta una pena certa e ridotta in cambio della chiusura del processo, abdicando alla possibilità di ottenere un’assoluzione piena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che tale accordo preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. La pronuncia rafforza la natura pattizia dell’istituto, sottolineando che l’accordo raggiunto tra le parti cristallizza la situazione processuale, rendendola impermeabile a contestazioni successive che ne minerebbero la logica e la funzione di economia processuale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, problemi relativi al consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice ha un contenuto diverso da quello concordato. Non è possibile, invece, lamentare motivi a cui si è rinunciato con l’accordo.
Dopo un accordo sulla pena in appello, si può contestare la mancata assoluzione nel merito?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la scelta di aderire al concordato in appello implica la rinuncia a sollevare questioni relative a un possibile proscioglimento nel merito. Tali doglianze sono considerate inammissibili perché l’accordo si basa proprio sull’accettazione della condanna a una pena concordata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in sede penale?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, non esamina il caso nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 25/10/1986
avverso la sentenza del 02/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Brescia
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di appello che ha definito l’impugnazione del ricorrente ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge;
Considerato infatti che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,,mentre sono inammissibili le doglianze relative’a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2(319, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481, quanto alla rilevanza della intervenuta prescrizione prima della pronuncia di appello) e che il ricorrente si duole soltanto della omessa motivazione sulla possibilità di addivenire ad un proscioglimento di merito sulla base del quadro probatorio sussistente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti3 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/11/2023.