Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26248 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26248 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 09/04/2003
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di all’articolo 599 bis cod. proc. pen.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (cfr. Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).
In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessa abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudi-
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R.G.
ce di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella ri-
nuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca- sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello
che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente ri- chiesta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.
35108 del 8/5/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, cala- brese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME e altro, Rv.
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, COGNOME, Rv. 240146; Sez. 6, n.
40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del
26/2/2009, COGNOME ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B.
ed altri, Rv. 245144).
3. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000) e della natura del provvedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/07/2025