Concordato in Appello: Quando l’Accordo Chiude le Porte alla Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del processo penale, ma le sue implicazioni procedurali possono essere definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili posti da tale accordo al successivo ricorso, specialmente quando l’imputato, dopo aver patteggiato la pena, cerca di rimettere in discussione altri aspetti della sentenza. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per reati legati agli stupefacenti che, dopo aver concordato la sanzione in appello, ha tentato di portare la questione delle attenuanti generiche non concesse davanti alla Suprema Corte, scontrandosi con una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso Supremo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia per violazione della legge sugli stupefacenti (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990). In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale avevano raggiunto un accordo sul trattamento sanzionatorio, secondo la procedura del concordato in appello. In tale sede, l’imputato aveva esplicitamente rinunciato a tutti gli altri motivi di gravame, concentrando l’accordo esclusivamente sulla determinazione della pena.
Nonostante ciò, l’imputato ha successivamente proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello proprio in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Questo passo ha portato la questione all’attenzione della Suprema Corte, chiamata a valutare se un motivo a cui si era rinunciato potesse essere legittimamente riproposto in sede di legittimità.
La Decisione della Cassazione e il valore del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo al suo consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno sottolineato che la natura stessa del concordato in appello si basa su una logica pattizia: l’imputato accetta una determinata pena e, in cambio, rinuncia a contestare altri punti della decisione. Questa rinuncia è un elemento essenziale dell’accordo e non può essere aggirata.
La decisione riafferma che il ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è inammissibile se solleva questioni relative a motivi rinunciati o a doglianze sulla formazione della volontà di accedere all’accordo stesso. L’istituto del concordato perderebbe la sua funzione di semplificazione e definizione del processo se le parti potessero rimettere in discussione punti già oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni Giuridiche
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su un principio di coerenza e auto-responsabilità processuale. Una volta che l’imputato, assistito dal suo difensore, sceglie la via del concordato in appello, accetta integralmente il pacchetto che ne deriva: la certezza della pena concordata a fronte della preclusione di ulteriori contestazioni. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), il quale stabilisce chiaramente l’inammissibilità delle doglianze relative a motivi rinunciati.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che le considerazioni svolte imponessero una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria che accompagna tipicamente le declaratorie di inammissibilità per colpa del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze irrevocabili. Se da un lato può rappresentare un’opportunità per definire la pena in modo più favorevole o certo, dall’altro cristallizza la sentenza di primo grado su tutti i punti che non sono oggetto dell’accordo. Gli avvocati e i loro assistiti devono quindi ponderare con estrema attenzione i benefici dell’accordo rispetto alla perdita del diritto di impugnare integralmente la decisione, poiché, come dimostra questo caso, le porte della Cassazione per i motivi oggetto di rinuncia resteranno inesorabilmente chiuse.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un concordato in appello?
No, non è possibile fare ricorso per motivi che sono stati oggetto di rinuncia esplicita nell’ambito dell’accordo. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se contesta punti diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio concordato.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello nel concordato?
Comporta l’impossibilità definitiva di contestare in una fase successiva, come il ricorso in Cassazione, gli aspetti della sentenza di primo grado a cui si è rinunciato, come ad esempio la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile in questi casi?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sua ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/12/1999
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello Brescia, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 5 cod. proc. pen., aveva rinunciato espressamente ai motivi di appello diversi quello relativo al trattamento sanzionatorio;
ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di quest Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso l sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme de pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a moti rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria d inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2025
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Il consigliere sensore
I Presidente