Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue conseguenze procedurali sono spesso sottovalutate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i limiti del successivo ricorso per Cassazione, dichiarando inammissibili le doglianze di quattro imputati che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena, avevano tentato di rimettere in discussione il merito della vicenda.
Il Caso: Dal Concordato in Appello al Tentativo di Ricorso
Quattro individui, condannati in primo grado, decidevano di accedere al rito del concordato in appello. Attraverso questo istituto, le parti (Procura Generale e difesa) hanno raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena, che è stato successivamente ratificato dalla Corte d’Appello. Nonostante l’accordo, gli imputati presentavano ricorso per Cassazione, sollevando questioni che concernevano il merito della loro responsabilità penale, come il vizio di motivazione della sentenza e l’insussistenza di un reato associativo.
La Decisione della Corte di Cassazione: L’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: l’accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia implicita a contestare i motivi di merito della condanna. L’effetto devolutivo dell’appello, in questo contesto, viene limitato esclusivamente ai motivi non rinunciati, che tipicamente non includono la valutazione della colpevolezza.
Le Motivazioni della Decisione sul Concordato in Appello
La Corte ha chiarito che chi sceglie la via del concordato in appello accetta il verdetto di colpevolezza e concentra la negoziazione processuale unicamente sull’entità della sanzione. Pertanto, è preclusa la possibilità di sollevare in un momento successivo, davanti alla Cassazione, censure che avrebbero dovuto essere oggetto di rinuncia per poter accedere all’accordo.
I giudici hanno specificato che un ricorso per Cassazione, in questi casi, è ammissibile solo per vizi che non sono stati ‘coperti’ dall’accordo, come ad esempio:
* L’illegalità della pena concordata (es. una pena superiore o inferiore ai limiti edittali previsti dalla legge).
* La mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato secondo l’articolo 129 c.p.p. (es. se il reato è estinto o l’azione penale non doveva essere iniziata).
Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni era presente. Anche la misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata in conseguenza della condanna a una pena superiore a un anno di reclusione, è stata ritenuta legittima e non censurabile, poiché diretta conseguenza dell’applicazione della legge penale. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza la natura ‘tombale’ del concordato in appello rispetto alle questioni di merito. La scelta di questo rito alternativo deve essere ponderata con attenzione, poiché preclude quasi ogni possibilità di un successivo sindacato di legittimità sulla fondatezza dell’accusa. La decisione sottolinea l’importanza della consapevolezza delle parti processuali riguardo alle conseguenze delle proprie scelte strategiche. Per la difesa, ciò significa comprendere che l’accordo sulla pena chiude definitivamente la porta a contestazioni sulla colpevolezza. Per il sistema giudiziario, la pronuncia conferma la volontà del legislatore di favorire la rapida definizione dei processi, valorizzando gli istituti che si basano sull’accordo tra le parti.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. L’ordinanza chiarisce che il ricorso è inammissibile se riguarda motivi di merito a cui si è rinunciato con l’accordo, come vizi di motivazione o l’insussistenza del reato. È ammesso solo per questioni come l’illegalità della pena inflitta (ad esempio, se è al di fuori dei limiti previsti dalla legge) o la mancata valutazione di cause di proscioglimento immediato.
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di merito nel concordato in appello?
Comporta che l’imputato accetta la valutazione dei fatti e la qualificazione giuridica operata nella sentenza impugnata, limitando la discussione alla sola entità della pena. Di conseguenza, non può più contestare in Cassazione la sussistenza del reato o la coerenza della motivazione, poiché questi aspetti sono coperti dalla rinuncia implicita nell’accordo.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Secondo la decisione, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro ciascuno) in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1484 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1484 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 02/09/1967 COGNOME NOME nato a CATANIA il 08/10/1977
NOME nato a CATANIA il 19/02/1977
NOME nato a CATANIA il 19/07/1974
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato a GLYPH i alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME o, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono inammissibili perché proposti per motivi non cons( ntiti, atteso che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l’effetto devolutivo dell’appello, limita la cognizione del giudice di appello ai mot rinunciati, sicché il COGNOME non può dedurre il vizio di motivazione e l’insussister za del associativo;
considerato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso it cassazio avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi rele tivi a moti rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 12) cod. p pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano t ‘a sfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverc d quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170;
rilevato che anche la misura di sicurezza della libertà vigilata, applicabile ex rt. 229 pen. in caso di condanna a pena della reclusione superiore ad 1 anno, non presenta prof li censurabili;
ritenuto che va, quindi, dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi senza forme I tà ai dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna de -icon-enti 31 pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle an mende, cl -e si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.