Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45478 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45478 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VALLE DI MADDALONI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALBANELLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO COGNOME, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, memoria nell’interesse della parte civile, RAGIONE_SOCIALE, con la quale si chiede il rigetto del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, nonc:hé note conclusive nell’interesse dei ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME, con le quali si insist per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 21 novembre 2022, la Corte d’appello di Venezia, per quanto ancora rileva, preso atto che gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano concordato la rinuncia a tutti i motivi di appello, con la sola eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta nei termini indicati dalle parti.
Nell’interesse degli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME sono stati proposti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso COGNOME
Con l’unico motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 coi proc. pen. e di apprezzare il comportamento dell’imputato – che aveva provveduto a risarcire il danno – al fine di rigettare la richiesta di concordato, per giungere ad una più favorevole determinazione della pena, per effetto del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
4. Ricorso COGNOME
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale determinato la durata delle pene accessorie fallimentari, non oggetto dell’accordo delle parti, in misura pari a quella della pena principale, in violazione delle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite di questa Corte.
5. Ricorso La COGNOME e ricorso COGNOME
I due ricorsi prospettano doglianze comuni, esaminabili congiuntamente.
5.1. Con il primo motivo si lamenta che la Corte territoriale, a fronte di una sostanziale motivata esclusione della circostanza aggravante del danno di particolare gravità (esplicitamente esclusa per il delitto di cui al capo c), non aveva rilevato l’intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi f) e g), in relazione ai quali era intervenuta condanna solo per la bancarotta distrattiva, senza alcuna specificazione del danno provocato.
5.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancata valutazione della fondatezza dei motivi di impugnazione e della conseguente sussistenza di cause di proscioglimento nel merito.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO COGNOME, la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, memoria nell’interesse della parte civile, RAGIONE_SOCIALE, con la quale si chiede il rigetto del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, nonché note conclusive nell’interesse dei ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME, con le quali si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Ricorso COGNOME
L’unico motivo di ricorso è inammissibile.
Va premesso che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittal ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2,, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte (v., in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01) hanno sottolineato come il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l’obbligo della motivazione all’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione in quanto, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Ancora – e trattasi di rilievo assorbente -, a fronte della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, il ricorrente invoca del tutto genericamente la possibilità per la Corte territoriale di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Quanto poi alla possibilità di valutare la condotta risarcitoria, in vista di un più
favorevole trattamento sanzionatorio, vale quanto sopra rilevato a proposito della non ravvisabilità di profili di illegalità della pena.
2. Ricorso COGNOME
La doglianza è inammissibile, poiché, a tacer di quanto indicato in sentenza circa la richiesta sulla quale risulta essersi formato il consenso, posto che la puntualizzazione con la quale il Procuratore generale ha accompagnato il suo consenso, quanto alla durata delle pene accessorie, non è stata in alcun modo contrastata, resta la considerazione che le conclusioni di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 – 01 escludono una necessaria coincidenza con la durata della pena principale, ma neppure l’impediscono, una volta che la scelta sia sorretta da una motivazione che, nella specie, trova adeguato fondamento nelle complessive argomentazioni della sentenza impugnata e nella valutazione di “correttezza” della proposta.
3. Ricorso La COGNOME e ricorso COGNOME
3.1. La prima doglianza è inammissibile, poiché l’invocata esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità per i delitti di cui ai capi f) e g) attiene al piano della contestazione degli elementi circostanziali della responsabilità e resta preclusa dalla rinuncia ai motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. La proposta escludeva la circostanza solo per il delitto di cui al capo c) e la ontologica diversità dei fatti impedisce qualunque tipo di estensione. Per il resto, le contestazioni relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto non investono la legalità della pena, secondo quanto puntualizzato supra sub 1.
3.2. Il secondo motivo, nella parte in cui invoca la mancata valutazione di cause di proscioglimento, in disparte la genericità di formulazione, è precluso per le ragioni indicate supra sub 1.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Il solo COGNOME – alla luce del fatto che le conclusioni della parte civile sono limitate alla sua posizione – va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, che, alla luce delle questioni trattate e dell’attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in complessivi eurc 3.680,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 06/10/2023