Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40004 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40004 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
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dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal onsigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 599 bis e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione all’affermazione di penale respo sabilità e, più precisamente, in relazione alla mancata valutazione delle condi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. nonché in relazione alla misura d pena.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente infondato e quindi inammissibile per cause ch possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. pr pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il proposto ricorso è inammissibile in quanto questa Corte di legittimità chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca moti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato i pello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto diff della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a tivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile corso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali ressato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quan potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento pro suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene n rinuncia all’impugnazione (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Ca sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a que che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
La pena risulta poi applicata nella misura concordata e la stessa si inser all’interno della forchetta edittale di riferimento.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.. sent. n. 186
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Nr…1.NUMERO_DOCUMENTO R.G.
13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.09.2023.