Concordato in appello: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la deflazione del sistema giudiziario penale, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena. Tuttavia, tale scelta processuale comporta delle rinunce significative, specialmente in termini di impugnabilità della sentenza risultante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza l’inammissibilità dei ricorsi presentati contro decisioni nate da un accordo tra le parti.
Il caso e la decisione della Corte
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, applicando gli articoli 599-bis e 605 del codice di procedura penale, aveva rideterminato la pena per un imputato in tre anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 600.000 euro. Nonostante l’accordo raggiunto in secondo grado, la difesa ha tentato la via del ricorso in Cassazione, lamentando violazioni di legge e principi costituzionali.
La Suprema Corte, analizzando il ricorso, ha applicato rigorosamente la normativa vigente. Poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso è stato giudicato inammissibile. La procedura è stata definita de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, confermando la definitività dell’accordo siglato in appello.
L’impatto del Concordato in appello sulla difesa
Scegliere la via del concordato in appello significa accettare una pena concordata in cambio di una definizione più rapida del processo. Questo istituto limita drasticamente la possibilità di contestare successivamente la decisione davanti ai giudici di legittimità. La Cassazione ha sottolineato che non possono essere riproposte questioni che l’imputato ha implicitamente o esplicitamente rinunciato a far valere nel momento in cui ha optato per l’accordo.
Oltre alla conferma della pena, l’inammissibilità del ricorso comporta pesanti conseguenze economiche. Il sistema sanziona i ricorsi pretestuosi o giuridicamente infondati per evitare l’intasamento dei tribunali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa dell’art. 599-bis c.p.p. La norma prevede che le parti possano accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con contestuale rinuncia agli altri motivi. Una volta che il giudice d’appello ratifica questo accordo, la sentenza che ne deriva non può essere oggetto di un ricorso ordinario per cassazione che miri a rimettere in discussione i punti oggetto del patto. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha rispettato i limiti imposti dalla riforma del 2017, rendendo l’impugnazione priva di fondamento giuridico procedibile.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione della Cassazione riafferma che il concordato in appello è un punto di non ritorno processuale. Il ricorrente, oltre a vedere confermata la propria condanna, è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare l’uso improprio del ricorso di legittimità quando mancano i presupposti legali minimi, specialmente in presenza di una colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Si può ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Il ricorso è generalmente inammissibile se la sentenza è successiva alla riforma del 2017, poiché l’accordo sulla pena limita fortemente i motivi di impugnazione residui.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il soggetto viene condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, solitamente tra i 1.000 e i 3.000 euro.
In cosa consiste la procedura de plano citata dalla Corte?
Si tratta di una modalità di decisione semplificata in cui la Corte provvede direttamente sui documenti, senza fissare un’udienza pubblica, tipica dei casi di manifesta inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41555 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 41555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Trieste rideterminava, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., la pena irrogata a NOME in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 600.000 di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il difensore di fiducia denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e 111 Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo il 02/8/2017.
Ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidelte