Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 479 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 479 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BRINDISI il 18/07/1990 NOME nato a BRINDISI il 31/03/1987 COGNOME NOME nato a BRINDISI il 26/01/1974 NOME nato a BRINDISI il 07/08/1968 COGNOME NOME nato a BRINDISI il 08/10/1996 COGNOME NOME nato a BRINDISI il 25/09/1977 COGNOME NOME nato a BRINDISI il 02/02/1990 COGNOME NOME nato a BRINDISI il 22/02/1976
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati dai difensori di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME contro la sentenza n. 86/2024 con cui la Corte di appello di Lecce, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai predetti ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
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Il Presidente