Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Impossibile
L’istituto del Concordato in Appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 479 del 2025, ha ribadito con fermezza le conseguenze di tale scelta, chiarendo che essa preclude la successiva proposizione del ricorso per Cassazione sui punti oggetto di rinuncia. Questo principio sottolinea l’importanza di una valutazione strategica attenta da parte della difesa.
Il Contesto: L’Accordo sulla Pena in Secondo Grado
Nel caso di specie, diversi imputati avevano impugnato una sentenza di condanna davanti alla Corte di Appello. In quella sede, avevano optato per la via del Concordato in Appello, accettando una determinata pena in cambio della rinuncia agli altri motivi di impugnazione. La Corte territoriale aveva accolto la richiesta, rideterminando la pena come concordato e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Nonostante l’accordo, gli imputati avevano comunque deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).
Il Concordato in Appello e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine: l’accordo sulla pena in appello costituisce una forma di disposizione del diritto all’impugnazione. Accettando il concordato e rinunciando espressamente agli altri motivi, l’imputato consuma il proprio potere di critica sulla sentenza, limitatamente ai punti oggetto della rinuncia. Di conseguenza, non è più legittimato a riproporre le medesime questioni davanti al giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. non solo vincola il giudice d’appello (che può solo accogliere o rigettare l’accordo, non modificarlo), ma produce anche effetti preclusivi sull’intero sviluppo del processo. Questo significa che la scelta di concordare la pena chiude definitivamente la porta a qualsiasi ulteriore discussione sulle questioni rinunciate.
I giudici hanno tracciato un’analogia con la rinuncia totale all’impugnazione. Così come chi rinuncia integralmente a impugnare non può più farlo in un secondo momento, chi rinuncia a specifici motivi per ottenere un beneficio sulla pena non può poi “ripensarci” e sottoporre quegli stessi motivi alla Corte di Cassazione. La rinuncia, una volta formalizzata nell’accordo, diventa irrevocabile e preclude l’accesso al successivo grado di giudizio per le doglianze abbandonate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale ormai stabile e offre importanti spunti di riflessione per la difesa. La scelta di accedere al Concordato in Appello è una decisione strategica che deve essere ponderata con estrema attenzione. Se da un lato può garantire una riduzione certa della pena, dall’altro comporta la perdita definitiva della possibilità di far valere eventuali vizi della sentenza di primo grado davanti alla Cassazione. Pertanto, l’avvocato e il suo assistito devono valutare attentamente il bilanciamento tra il beneficio immediato di una pena più mite e la rinuncia a un potenziale esito assolutorio o di annullamento nel giudizio di legittimità. La decisione della Cassazione serve come monito: il concordato è una strada senza ritorno.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena, che implica la rinuncia ad altri motivi, ha un effetto preclusivo che rende inammissibile il successivo ricorso per le questioni che sono state oggetto di rinuncia.
Qual è l’effetto della rinuncia ai motivi di appello nel contesto di un concordato sulla pena?
La rinuncia non solo limita l’ambito di valutazione del giudice d’appello, ma preclude anche la possibilità per l’imputato di sollevare nuovamente le stesse questioni in un successivo giudizio di legittimità, come quello davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 479 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 479 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I ricorsi presentati dai difensori di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME contro la sentenza n. 86/2024 con cui la Corte di appello di Lecce, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai predetti ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
- Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
Il Consi COGNOME re estensore COGNOME
Il Presidente