Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10436 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10436 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
NOME NOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d’appello di Palermo.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Palermo preso atto della rinuncia hai motivi sulla responsabilità applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell’art. 599bis cod. pen.
2.Avverso tale sentenza proponevano ricorso, con separati atti, i sopraindicati imputati:
2.1. nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME si contestava la legittimità del provvedimento evidenziando vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale; nell’interesse di COGNOME si deduceva la mancata valutazione del compendio probatorio posto alla base della conferma della responsabilità, che secondo il ricorrente sarebbe stato carente ed avrebbe imposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili perché propongono motivi non consentiti.
3.1.Il Collegio riafferma, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01).
Nel caso in esame, a fronte della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e della applicazione di una sanzione concordata, i ricorrenti si dolevano del mancato riconoscimento di una attenuante, avanzando doglianze non consentite.
All’inammissibilità de i ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 marzo 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME