Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9531 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9531 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 27 giugno 2025, lamentando l’omessa motivazione in ordine alla sorte dei beni sottoposti a sequestro e alla confisca.
Considerato che la doglianza, comunque del tutto generica, non era stata proposta nel giudizio di appello, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, non contestata sul punto e che, dunque, non avrebbe potuto essere proposta in questa sede.
Ritenuto che, in ogni caso, il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibi contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di acceder concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme del pronuncia e all’applicazione della pena illegale;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propos il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», a declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
Il Presidente
Il Consigliere estensore