Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Impossibile
Il concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, rappresenta uno strumento processuale che consente di definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo definitivo le conseguenze di tale scelta, stabilendo che essa preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Fermato in Partenza
La vicenda processuale ha origine dai ricorsi presentati da due imputati avverso una sentenza della Corte di Appello di Brescia. In quella sede, il procedimento era stato definito proprio tramite un accordo tra le parti sulla pena da applicare. Nonostante ciò, gli imputati avevano deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, tentando un ultimo grado di giudizio.
La Decisione della Corte e il Ruolo del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, utilizzando una procedura semplificata e senza formalità di rito. La motivazione alla base di questa decisione è netta: l’aver scelto la via del concordato in appello chiude definitivamente la partita processuale, rendendo impossibile ogni ulteriore impugnazione.
Un Accordo che Equivale a una Rinuncia
Secondo gli Ermellini, la definizione del procedimento tramite un accordo sulla pena non si limita a fissare la sanzione, ma ha un effetto molto più ampio. Esso comporta una rinuncia implicita da parte dell’imputato a sollevare qualsiasi altra questione, comprese quelle relative alla sua responsabilità e colpevolezza. Anche eventuali vizi procedurali, che in altre circostanze potrebbero essere rilevati d’ufficio dal giudice, vengono superati dall’accordo.
Effetti Preclusivi sull’Intero Processo
La Corte sottolinea che l’effetto preclusivo del patteggiamento in appello non si esaurisce nel secondo grado di giudizio, ma si estende all’intero svolgimento processuale. Questo significa che viene a mancare il presupposto stesso per accedere al giudizio di legittimità, ovvero l’interesse a impugnare una decisione che, di fatto, è stata accettata attraverso l’accordo.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici hanno basato il loro ragionamento su un principio consolidato, richiamando un precedente specifico (Cass. Pen., Sez. 5, n. 29243/2018). La Corte equipara gli effetti del concordato in appello a quelli di una rinuncia esplicita all’impugnazione. Se un imputato accetta di concordare la pena, accetta implicitamente anche la sentenza di condanna nei suoi aspetti fondamentali. Di conseguenza, perde l’interesse giuridicamente rilevante a contestarla in una sede superiore. L’accordo sulla pena, dunque, non è solo una transazione sulla sanzione, ma una vera e propria chiusura del contenzioso sul merito della vicenda, cristallizzando la decisione della Corte d’Appello.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale per la difesa tecnica: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Se da un lato offre il vantaggio di una rapida definizione del processo e di una pena certa (spesso ridotta), dall’altro comporta la rinuncia totale a ogni ulteriore grado di giudizio. Pertanto, prima di intraprendere questa strada, è essenziale valutare con estrema attenzione ogni aspetto del processo, poiché una volta raggiunto l’accordo, non sarà più possibile tornare indietro e contestare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No. Secondo l’ordinanza, la definizione del procedimento con il concordato in appello ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Perché il concordato in appello impedisce di ricorrere in Cassazione?
Perché l’accordo sulla pena implica una rinuncia da parte dell’interessato a sollevare ulteriori questioni, anche quelle relative alla responsabilità e alla colpevolezza. Questo limita la cognizione del giudice e blocca successive impugnazioni.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in queste circostanze?
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44874 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44874 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME, nato a Darfo Boario Terme il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Brescia;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a question anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in fun dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolez limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effett preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio legittimità.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
ere estensore
Il Presidente