Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulla possibilità di impugnare la decisione finale? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32893 del 2024, offre un chiarimento definitivo, stabilendo che la scelta del concordato in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione.
Il caso: un ricorso dopo l’accordo sulla pena
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un imputato che aveva proposto ricorso avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che la sentenza di secondo grado non era il risultato di un dibattimento ordinario, ma della definizione del processo tramite un accordo tra le parti sulla pena da applicare. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva comunque di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando ulteriori questioni.
La questione giuridica del concordato in appello
Il cuore della questione legale era determinare se un imputato che accetta di concordare la pena in appello conservi il diritto di contestare quella stessa sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Il concordato in appello è una procedura che limita la cognizione del giudice di secondo grado alla ratifica dell’accordo, in cambio di una definizione più rapida e certa del giudizio. La Corte doveva quindi stabilire se questo accordo avesse un effetto ‘tombale’ sull’intero procedimento o lasciasse spazio a ulteriori impugnazioni.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata e senza formalità, definita ‘de plano’. La motivazione è netta e si basa su un principio fondamentale: il concordato in appello equivale a una rinuncia a tutte le possibili impugnazioni.
Secondo gli Ermellini, l’accordo sulla pena non limita solo il potere del giudice d’appello, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. Accettando il concordato, l’interessato rinuncia a sollevare qualsiasi questione, anche quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio (come questioni di responsabilità o colpevolezza), in funzione dell’accordo raggiunto. Questo meccanismo è analogo a quanto avviene in caso di rinuncia esplicita all’impugnazione. La Corte ha richiamato un precedente orientamento (sentenza n. 29243 del 2018) per rafforzare la propria decisione, sottolineando come la volontà di definire il processo con un accordo sia incompatibile con la successiva volontà di contestarlo.
Le conclusioni: l’effetto definitivo dell’accordo
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce con forza la natura definitiva del concordato in appello. Chi opta per questa strada processuale deve essere consapevole che sta compiendo una scelta che chiude ogni ulteriore possibilità di contestazione. L’accordo sulla pena non è una semplice tappa del processo, ma la sua conclusione. La conseguenza pratica di questa inammissibilità è stata, per il ricorrente, non solo la conferma della sentenza ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: il patteggiamento in appello è un istituto che offre vantaggi in termini di certezza e celerità, ma il prezzo è la rinuncia definitiva a ogni ulteriore grado di giudizio.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver concluso un concordato in appello?
No, secondo l’ordinanza in esame, il ricorso proposto dopo un concordato in appello è inammissibile, poiché l’accordo sulla pena preclude qualsiasi ulteriore impugnazione.
Perché il concordato in appello impedisce il ricorso successivo?
Perché l’accordo sulla pena è equiparato a una rinuncia a contestare la sentenza. L’imputato, accettando il concordato, rinuncia a sollevare ogni questione, anche quelle rilevabili d’ufficio, rendendo definitiva la decisione.
Quali sono le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
N. 18525/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024