Concordato in appello: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali: l’adesione al concordato in appello preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. Questa decisione, basata sull’interpretazione dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Orlando, chiarisce la natura e gli effetti di questo istituto deflattivo del contenzioso. L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione sulla portata del potere dispositivo delle parti nel processo penale e sui limiti del diritto all’impugnazione.
Il caso: dal primo grado all’accordo in appello
Il caso trae origine da una condanna emessa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord per cessione di sostanze stupefacenti. In sede di appello, la difesa e l’accusa hanno raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena, recepito dalla Corte di Appello di Napoli. Questo accordo, noto come concordato in appello, ha comportato la rinuncia a tutti gli altri motivi di impugnazione.
Nonostante l’accordo, la difesa ha deciso di presentare comunque ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità).
La questione giuridica: il concordato in appello e l’impugnazione
La questione centrale sottoposta alla Suprema Corte era se fosse ammissibile un ricorso per cassazione avverso una sentenza che si è limitata a ratificare un accordo tra le parti sulla pena. L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis c.p.p., consente alle parti di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Il giudice, se ritiene di non dover prosciogliere l’imputato, può accogliere la richiesta e rideterminare la pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza necessità di formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha ritenuto che la proposizione del ricorso fosse contraria alla logica e alla funzione stessa dell’istituto del concordato in appello, che presuppone una volontà abdicativa delle parti rispetto a ulteriori contestazioni.
Le motivazioni della Suprema Corte sul concordato in appello
La Corte ha fondato la sua decisione su un’argomentazione chiara e lineare. Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dal nuovo art. 599-bis c.p.p. non si limita a influenzare la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce un effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento processuale successivo, incluso il giudizio di legittimità.
Secondo i giudici, l’accordo sulla pena in appello è funzionalmente analogo alla rinuncia all’impugnazione. Accettando un accordo, la parte manifesta la volontà di non proseguire il contenzioso sui punti concordati e, implicitamente, su ogni altro aspetto della sentenza non oggetto dell’accordo. Proporre ricorso per cassazione dopo aver beneficiato della rideterminazione della pena tramite concordato si configura come un’azione processualmente incoerente e, pertanto, inammissibile.
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza che, in casi analoghi, ha già affermato l’inammissibilità di ricorsi volti a far valere cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. dopo una rinuncia all’impugnazione. In sostanza, una volta che le parti hanno definito la pena, si esaurisce il loro potere di contestare la decisione. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale per la prassi forense. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente, poiché implica la definitiva rinuncia a ogni ulteriore gravame. Per la difesa, questo significa che l’opportunità di ottenere una pena più mite attraverso l’accordo deve essere bilanciata con la perdita della possibilità di sottoporre la sentenza al vaglio della Corte di Cassazione. La decisione ribadisce la natura dispositiva e tombale dell’istituto, rafforzandone la funzione deflattiva e di accelerazione dei tempi processuali.
È possibile presentare ricorso per Cassazione dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello (concordato in appello)?
No, secondo l’ordinanza, il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena ha un effetto preclusivo che si estende all’intero procedimento, compreso il giudizio di legittimità, ed è assimilabile a una rinuncia all’impugnazione.
Qual è l’effetto del concordato in appello sul processo penale?
L’effetto principale è quello di limitare la cognizione del giudice di secondo grado ai punti concordati e di precludere ulteriori impugnazioni. In pratica, l’accordo definisce in modo tombale la questione relativa alla pena, chiudendo il contenzioso.
Cosa succede se si presenta comunque un ricorso ritenuto inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord di condanna del predetto per più cessioni di eroina e cocaina (in Caivano, 14/9/22), è stato recepito l’accordo delle sulla pena, con rinuncia a tutti i motivi diversi da quello sulla rideterminazione di essa ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, co 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l’accordo delle parti in appello;
considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo ‘art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinunc all’impugnazione (sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l’appunto ritenuto inammissib il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità a dell’art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, COGNOME, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 278006);
che, nella specie, il ricorrente ha, per l’appunto, dedotto violazione di legge e vi motivazione in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per una pronuncia sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024