Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31065 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 12/12/1995
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il concordato tra le parti ex art. bis cod. proc. pen. e ha rideterminato in mitius la pena inflittagli in primo grado per il re cui agli artt. 110, 61 n.5, 624 bis e 625 co. 1 nn.2 e 7 cod. pen.;
Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato, nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Le Sezioni Unite, nell’ordinanza COGNOME, hanno, in particolare, statuito che la richiesta applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono a formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamen tali, non può esse unilateralmente modificato da colui che Io ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa propos di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Ne consegue che, non potendo essere messo in discussione il trattamento sanzionatorio concordato tra le parti, neanche l’imputato può dolersi del vizio di motivazione sul punto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025