Concordato in Appello: Cosa Succede se l’Accordo non è Chiaro?
Il concordato in appello, noto anche come patteggiamento in appello, è uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sull’entità della pena, chiudendo così il giudizio di secondo grado. Ma cosa accade se i termini dell’accordo non sono definiti con chiarezza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla natura vincolante dell’accordo e sui limiti dell’impugnazione.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva applicato all’imputato la pena concordata tra le parti, come previsto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale. Tuttavia, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse concesso la sospensione condizionale della pena. A sostegno della sua tesi, evidenziava che l’inciso “pena sospesa” era presente nella sua istanza iniziale di concordato in appello.
La Decisione della Cassazione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è possibile solo in casi specifici. È ammissibile se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o se la pronuncia del giudice risulta difforme rispetto all’accordo raggiunto. Al contrario, non sono ammesse doglianze su motivi a cui si è rinunciato o su vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha attentamente analizzato gli atti processuali, rilevando che non vi era alcuna difformità tra l’accordo concluso e la sentenza della Corte di Appello. L’accordo finale, formalizzato con il consenso del Procuratore Generale e nel verbale d’udienza, non prevedeva la sospensione condizionale della pena.
L’espressione “pena sospesa”, presente nell’istanza originaria dell’imputato, è stata considerata “meramente assertiva ed apodittica”. In altre parole, era una semplice affermazione, priva di argomentazioni e non inserita nel patto definitivo tra le parti. Di conseguenza, non era sufficiente a vincolare la Corte di Appello, né a sollecitare una valutazione d’ufficio (ex officio) sulla concessione del beneficio. Ciò che conta, per il giudice, è l’accordo cristallizzato e formalizzato, che rappresenta la volontà congiunta e definitiva delle parti.
Conclusioni: L’Importanza della Precisione nel concordato in appello
Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale della precisione e della completezza nella redazione degli accordi processuali. Affinché un beneficio come la sospensione condizionale della pena venga concesso nell’ambito di un concordato in appello, non basta una semplice menzione nell’istanza iniziale. È indispensabile che tale condizione sia esplicitamente inclusa nell’accordo finale, sottoscritto e accettato da tutte le parti coinvolte. La decisione della Cassazione serve da monito: la volontà delle parti deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile, poiché l’accordo formalizzato è l’unico testo a cui il giudice farà riferimento per la sua pronuncia.
È possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà delle parti di accordarsi, dissenso del pubblico ministero, o una decisione del giudice difforme dall’accordo. Non è invece possibile per motivi a cui si è rinunciato o per vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale.
Se nella richiesta di concordato in appello si menziona la ‘pena sospesa’, il giudice è obbligato a concederla?
No. La sentenza chiarisce che una semplice menzione assertiva e non argomentata nella richiesta iniziale non è vincolante. Ciò che conta è il contenuto dell’accordo finale formalizzato tra imputato e Pubblico Ministero, che deve prevedere esplicitamente la sospensione condizionale della pena per essere preso in considerazione dal giudice.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel caso esaminato, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33553 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA; avverso la sentenza pronunciata in data 02/07/2025 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello Napoli ha applicato all’imputato la pena concordata dalle parti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione di leg ed il vizio di motivazione per avere, la Corte territoriale, trascurato l’inciso “pena sos contenuto nell’istanza ex art. 599 bis cod. pen..
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Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia de giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla manca valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanz inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dall (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
ti 4. Il ricorso è inammissibile non potendyritenere che, nella specie, vi sia difformità t contenuto dell’accordo e la pronuncia del giudice: dagli atti si evince che l’accordo non prevedev la sospensione condizionale della pena; beneficio che non risulta contemplato né nel consenso prestato dal P.G. datato 24/06/2025, né nel verbale di udienza datato 02/07/2025, essendo l’inciso “pena sospesa” (per di più tra parentesi) semplicemente riportato nell’istanza concordato datata 13/06/2025 in modo meramente assertivo ed apodittico, senza indicazione di alcun profilo valutabile ai fini del riconoscimento del beneficio stesso e tale da sollecit valutazione ex officio da parte della corte di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 01/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Preside te