Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20514 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte di appello di Milano, emessa a seguito del concordato delle parti in grado di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso deciso de plano.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori dei casi previsti legge.
1.1. Con i motivi di ricorso la difesa lamenta vizio determinante nella manifestazione d consenso alla rinunzia parziale ai motivi di gravame, ad eccezione del trattamento sanzionatorio (misura dell’aumento per continuazione), che ha determinato l’applicazione della pena nella misura concordata tra le parti. In particolare, il difensore evidenzia che, in occasione d udienza di appello nella quale si definiva il processo con il concordato, ai sensi dell’art. 59 cod. proc. pen., l’imputato aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare in cor (detenzione in carcere) con quella degli arresti donniciliari e confidava, anche in ragione consenso prestato al concordato, nell’accoglimento dell’istanza. La Corte, tuttavia, no accoglieva la richiesta di gradazione della misura, cui l’imputato aveva (intimamente condizionato il consenso prestato, in maniera che la difesa ritiene viziata.
La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordar sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniar indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
2.1. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare già previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice di appello, nell’accogliere la richiesta di concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai mot d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati; e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della p richiesta delle parti e l’istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. pro determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità), fatta eccezione per il decorso del termine di prescrizione data precedente alla decisione concordataria (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481). Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’in svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene
nella rinuncia all’impugnazione (Sez. U. cit., Sez.. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 2731 01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018 Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).
Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti l’an della responsabilità penale, il riconoscimento delle circostanze ed il quantum della sanzione “proposta” ha determinato una preclusione processuale, e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto i relativi punti.
2.2. Quanto a denunciato vizio del consenso (prestato personalmente dall’imputato presente in udienza), per l’erroneo intimo convincimento “riserva mentale in mente retenta” che la richiesta di pena concordata, previa rinunzia parziale ai motivi di gravame, fosse subordinata all’accoglimento della istanza de líbertate, il motivo è manifestamente infondato e, come tale, parimenti inammissibile, giacché emerge dalla lettura del verbale di udienza e dal testo dell sentenza impugnata che il negozio processuale concluso non fosse subordinato ad alcuna condizione, né per vero potrebbe esserlo; del resto, è principio fondamentale del nostro ordinamento che la riserva mentale, non comunicata, non determina vizio del consenso esplicitamente manifestato (Cass. civ., Sez. U, n. 6128 del 06/12/1985, Rv. 443268 – 01). La censura appare pertanto non rispondente nei presupposti fattuali ai fatti processuali verbalizzat del tutto aspecifica e, comunque, manifestamente infondata in diritto.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.