Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, offrendo all’imputato la possibilità di ottenere una riduzione della pena in cambio della rinuncia a specifici motivi di gravame. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo definitivo le conseguenze di tale scelta, stabilendo che essa preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per la legittimità della sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, con la difesa che aveva rinunciato agli altri motivi di appello. La Corte territoriale aveva quindi accolto la richiesta, confermando la condanna ma riducendo la pena nella misura concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato presentava comunque ricorso in Cassazione, lamentando, seppur in termini generici, un vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Decisione della Corte e gli effetti del Concordato in Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. I giudici hanno affermato un principio fondamentale: la scelta di aderire al concordato in appello e di rinunciare agli altri motivi ha un effetto preclusivo che si estende all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità.
Di conseguenza, l’imputato non può più sollevare questioni a cui ha esplicitamente rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Tale scelta strategica chiude definitivamente la porta a ulteriori impugnazioni sui punti oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando la natura dispositiva dell’istituto previsto dall’art. 599-bis. Questo articolo conferisce alla parte un potere dispositivo sul proprio diritto di impugnazione. L’accordo sulla pena, dunque, non limita solamente la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti che si proiettano sull’intero iter processuale.
L’atto di rinuncia ai motivi di appello è stato equiparato, nei suoi effetti, alla rinuncia all’impugnazione stessa. Una volta che l’imputato ha scelto la via del concordato in appello, accetta implicitamente la definizione del giudizio a quelle condizioni, perdendo la facoltà di rimettere in discussione la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione per i motivi a cui ha rinunciato.
La Corte ha inoltre specificato che l’inammissibilità del ricorso è talmente palese da poter essere dichiarata senza formalità di rito, con un’ordinanza emessa in camera di consiglio non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. A causa dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e offre importanti indicazioni pratiche per la difesa. La scelta di accedere al concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato offre il vantaggio certo di una riduzione della pena, dall’altro comporta la conseguenza irrevocabile della chiusura di ogni ulteriore via di impugnazione sui motivi rinunciati. È una decisione strategica che definisce il processo in modo tombale, precludendo l’accesso al terzo grado di giudizio. Pertanto, avvocati e assistiti devono valutare con estrema attenzione il bilanciamento tra il beneficio immediato e la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver stipulato un concordato in appello?
No, secondo questa ordinanza, il concordato in appello, che implica la rinuncia ad altri motivi, ha un effetto preclusivo che rende inammissibile un successivo ricorso in Cassazione per le questioni oggetto di rinuncia.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il concordato in appello impedisce un successivo ricorso?
Perché la legge (art. 599-bis cod. proc. pen.) attribuisce all’imputato un potere dispositivo sulla propria impugnazione. Scegliendo di accordarsi sulla pena e rinunciare ad altri motivi, l’imputato accetta la definizione del processo, e questa scelta preclude l’intero successivo sviluppo processuale, compreso il giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41348 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza n. 13506/2024 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso 11 dicembre 2025
Il Con GLYPH re estensore
GLYPH
DEP
,
Il Presidente