Concordato in Appello: Impossibile Introdurre Nuovi Motivi
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica fondamentale per la difesa, che può portare a una definizione più rapida e certa del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questa scelta ha conseguenze procedurali irrevocabili. L’adesione a un accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare successivamente nuove questioni, anche se potenzialmente favorevoli all’imputato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado, presentava appello. Durante il giudizio di secondo grado, la sua difesa raggiungeva un accordo con la Procura Generale per la rideterminazione della pena. Con tale accordo, l’imputato rinunciava contestualmente a tutti gli altri motivi di appello precedentemente formulati. Successivamente, la difesa cercava di introdurre una nuova richiesta, non presente nei motivi originari: l’applicazione dell’istituto della continuazione con altri reati già passati in giudicato. La Corte d’Appello emetteva la sentenza basata sull’accordo, senza considerare la nuova istanza. L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando proprio la mancata applicazione della continuazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concordato in appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato, sottolineando la natura preclusiva del concordato in appello. La decisione si fonda su un principio cardine: l’accordo sulla pena implica una rinuncia implicita ed esplicita a tutti i motivi che non riguardano strettamente l’entità della sanzione concordata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, una volta perfezionato l’accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., l’ambito del successivo ricorso per cassazione è estremamente limitato. È possibile contestare la sentenza solo per vizi che attengono alla formazione della volontà di accedere all’accordo (ad esempio, un consenso viziato), a un’eventuale difformità tra quanto pattuito e quanto deciso dal giudice, o alla mancata valutazione di cause di proscioglimento evidenti (ex art. 129 c.p.p.).
Nel caso specifico, la richiesta di applicazione della continuazione era stata avanzata dopo che l’accordo era già stato proposto. La Corte ha qualificato tale richiesta come un ‘motivo nuovo’. L’introduzione di motivi nuovi dopo la formalizzazione dell’accordo è proceduralmente inammissibile. In sostanza, l’imputato, scegliendo la via del concordato in appello, aveva cristallizzato l’oggetto della discussione alla sola pena, rinunciando a ogni altra doglianza. La difesa, operando in quel modo, ha di fatto tentato di aggirare i limiti procedurali, presentando una questione che avrebbe dovuto essere sollevata nei motivi originari di appello.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la prassi legale: la scelta del concordato in appello è un punto di non ritorno. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, dall’altro chiude la porta a qualsiasi riconsiderazione del caso su altri aspetti. La difesa deve quindi valutare con estrema attenzione tutti i possibili profili favorevoli al proprio assistito, inclusa l’eventuale applicazione della continuazione, prima di intraprendere la strada dell’accordo con la Procura. Una volta firmato il patto, non è più possibile introdurre nuove argomentazioni, pena l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare nuovi motivi di ricorso dopo aver raggiunto un concordato in appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi diversi da quello sulla pena. Introdurre un nuovo motivo, come la richiesta di applicazione della continuazione, dopo la proposta di accordo, lo rende inammissibile in quanto ‘motivo nuovo’.
A quali condizioni è possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
L’impugnazione è ammissibile solo se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore Generale, o se la pronuncia del giudice è difforme rispetto a quanto concordato. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE nato il 16/07/1985
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME deduce, con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Firenze, in data 28/02/2023, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della continuazione con altri reati già irrevocabilmente giudicati;
rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che il predetto imputato, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena;
ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, dovendo trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto che a tali conclusioni non osti l’osservazione difensiva secondo cui la richiesta di applicazione della continuazione era stata proposta dopo la richiesta di concordato in appello, essendo evidente che, così operando, la difesa aveva proposto alla Corte territoriale un motivo nuovo, come tale inammissibile
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle dr k rnmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2023
Il Presidente