Concordato in Appello: La Rinuncia ai Motivi Blocca il Ricorso in Cassazione
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente di definire il giudizio di secondo grado con un accordo sulla pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’adesione a tale accordo, con la conseguente rinuncia agli altri motivi di impugnazione, ha un effetto preclusivo che si estende anche all’eventuale, successivo ricorso per cassazione. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Fatto di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. In sede di appello, la difesa aveva raggiunto un accordo con la pubblica accusa per una rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., rinunciando agli altri motivi di gravame. La Corte di Appello, accogliendo la richiesta, aveva quindi confermato la condanna, riducendo la pena nella misura concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un generico vizio di motivazione in relazione alla presunta mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., che impone il proscioglimento immediato in caso di evidente innocenza.
La Decisione della Suprema Corte sul Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno affermato in modo netto che il potere dispositivo riconosciuto all’imputato attraverso il concordato in appello non si limita a influenzare la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo.
Questo significa che la rinuncia ai motivi di appello, funzionale all’ottenimento di una pena concordata, preclude la possibilità di riproporre le stesse o altre questioni (a cui si è rinunciato) in un successivo giudizio di legittimità. L’accordo, in sostanza, “cristallizza” la decisione e chiude la porta a ulteriori impugnazioni sui punti oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione logica e sistematica delle norme processuali. L’istituto del concordato in appello è assimilabile, nei suoi effetti, alla rinuncia all’impugnazione. Se un imputato sceglie volontariamente di rinunciare a specifici motivi di appello per ottenere un beneficio (la pena ridotta), non può poi, in un secondo momento, tentare di aggirare tale scelta rivolgendosi alla Cassazione per questioni che erano state oggetto della sua rinuncia.
La Corte ha sottolineato che il potere dispositivo concesso alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. ha un’ampia portata. Esso limita la cognizione del giudice d’appello ma, soprattutto, preclude l’intero sviluppo processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità. Permettere il contrario significherebbe vanificare la ratio stessa dell’istituto, che è quella di definire la controversia in modo rapido ed efficiente.
In conseguenza dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre un importante monito per la difesa. La scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente, poiché comporta conseguenze definitive. La rinuncia ai motivi di impugnazione non è un atto formale, ma un impegno processuale che preclude la possibilità di contestare la sentenza di condanna su quei punti. La porta del ricorso per cassazione, per le questioni a cui si è rinunciato, si chiude nel momento stesso in cui si perfeziona l’accordo in appello. Pertanto, la difesa deve valutare con estrema cura il bilanciamento tra il beneficio di una pena ridotta e la perdita della possibilità di un ulteriore grado di giudizio.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo aver accettato un concordato in appello?
No, il ricorso è inammissibile se riguarda questioni che sono state oggetto di rinuncia per ottenere l’accordo sulla pena. L’accettazione del concordato ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità.
Qual è l’effetto della rinuncia ai motivi di appello nel contesto di un concordato?
La rinuncia ai motivi di appello non solo limita l’esame del giudice di secondo grado, ma preclude l’intero svolgimento processuale successivo, compreso il ricorso in Cassazione, in modo analogo a quanto avviene con una formale rinuncia all’impugnazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33491 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/09/1986
avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contro la sentenza n. 849/2025 con cui la Corte di appello di Milano, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025
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Il Presidente