Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20353 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Tunisia il 25/5/1987 (CUI 035ZK8C)
avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/12/2023, la Corte di appello di Firenze riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 14/11/2022 dal Tribunale di Pi con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il delitto di cui all’a 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti, connessi motivi:
inosservanza o erronea applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. p Successivamente ad una prima proposta di concordato in appello che non aveva ottenuto il consenso del Procuratore generale, la difesa ne avrebbe avanz un’altra, che tale consenso avrebbe ricevuto; all’udienza del 19/12/2023, tutt il Procuratore generale non avrebbe confermato lo stesso accordo, pur orma perfezionato, e la Corte nulla avrebbe disposto al riguardo, invitando le pa concludere. Risulterebbe evidente, pertanto, la violazione della norma richiama in quanto il consenso al concordato, una volta perfezionato tra imputato e Proc generale, non potrebbe essere revocato, come peraltro affermato dall giurisprudenza di questa Corte;
mancanza della motivazione. La sentenza impugnata risulterebbe carente di motivazione proprio in ordine al concordato in appello, peraltro afferman erroneamente che il difensore dell’imputato avrebbe depositato una mera propost in tal senso (senza ricevere il consenso del Procuratore generale), laddove, inv la proposta depositata conterrebbe già il consenso dello stesso Ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato; i due motivi, peraltro, giustifican trattazione unitaria, coinvolgendo la medesima questione.
Questa Corte – superando un precedente indirizzo, con nuovo orientamento ormai consolidato e qui da ribadire (tra le altre, Sez. 2, n. 42833 del 12/9/ Babo, Rv. 287185; Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, COGNOME, Rv. 282867) – ha gi più volte affermato che, a differenza che nel patteggiamento disciplinato dagli a 444 e segg. cod. proc. pen., nel concordato in appello il consenso in precede espresso dal rappresentante della Pubblica Accusa può essere revocato, per cu non è censurabile con il ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte Procuratore Generale intervenuta prima della decisione del giudice. Invero, è st condivisibilmente affermato che «i due “patteggiamenti” non sono affatt omogenei», sol che si consideri che «mentre per il rito alternativo discipl dall’art. 444, cod. proc. pen., sono soggetti a revisione ex art. 448, comma 1, proc. pen., sia il parere negativo del pubblico ministero che il man accoglimento dell’accordo da parte del giudice, nel caso del concordato sulla pe non è previsto alcun rimedio in caso di rigetto della pena concordata tra le par che il «concordato sulla pena in appello interviene, dunque, in una f processuale in cui c’è già stata una piena valutazione sul merito della cap dimostrativa delle prove e non può in alcun modo essere ricondotto a patteggiamento “allo stato degli atti” che si risolve in una contrazione del gi sulla responsabilità»; che la «ratio dell’istituto è deflattiva, dato che lo
configura come uno strumento per snellire il processo centrato sulla rinunci motivi sulla responsabilità e sottoposto all’ineludibile – e insindacabile – va congruità da parte del giudice: il diniego del consenso da parte del pubb ministero o il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di ap sono passaggi procedurali non sottoposti ad alcuna forma di controllo processua che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura, invece che semplificarla (Sez. 5, n. 7751/2021, cit., in motivazione). Del resto, anche altro arresto giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità che la natura irrevoc del consenso in precedenza prestato debba trovare il suo fondamento in una espressa previsione normativa di rango processuale, laddove ha ritenuto che consenso prestato dal Procuratore Generale al concordato, con rinuncia ai moti di impugnazione in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 599-bis proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti po in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio gen indicato nel principio tempus regit actum, con la conseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo Procuratore generale dopo l’entrata in vigore della norma (Sez. 4, n. 20112 del 29/3/2018, COGNOME, 272746 – 01).
4.1. Peraltro, l’approdo ermeneutico cui si aderisce riposa anche su argomentazioni spese dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 448 del 1995), c pronunciandosi in relazione alla configurazione del concordato, ebbe ad affermar che «il “patteggiamento” in appello presenta peculiarità che lo differenziano patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell’apertu del dibattimento. Nel caso dell’appello si tratta, difatti, del giudice già i nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in bas stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giu di impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rige riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un giudizio event ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, invest giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi presenza, come nel caso dell’accordo delle parti sulla pena in primo grado, un’anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del gi nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quel del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesio del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni».
4.2. Può, dunque, affermarsi che, poiché nella disciplina del patteggiament in appello manca una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 448, comm 1, cod. proc. pen., relativa unicamente all’ipotesi dell’applicazione della p
richiesta delle parti, sia la mancanza del consenso del pubblico ministero, ch revoca del consenso eventualmente prestato, non trovano alcuna sanzione
processuale, con la conseguenza che non possono essere censurate con il ricors per cassazione.
4.3. Tanto premesso e ribadito, il Collegio dunque conclude che la costruzion difensiva poggia su un’analogia tra concordato e patteggiamento ex art. 444 co
proc. pen. invero non ravvisabile, posto che – come efficacemente evidenziat dalla Corte costituzionale e dalla sentenza COGNOME, nelle pronunce richiamate –
istituto consiste in un rito premiale che si traduce nella rinuncia al contradd nella formazione della prova, metodo euristico e cardine del rito accusatori
dunque implicante una significativa compressione dei diritti difensivi operata ante
iudicium;
laddove il concordato di cui si tratta interviene in una fase avanzata de dinamica processuale, in cui le prove sono state acquisite nel contraddittorio
parti e la valutazione di convenienza della rinuncia ai motivi poggia su una b cognitiva decisamente più ampia e completa (in tal senso, Sez. 6, n. 30017
27/3/2024, NOME, non massimata).
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condann pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025
Il C GLYPH igliere estensore
Il Presidente