Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35148 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35148 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA a Monopoli;
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Putignano
avverso la sentenza del 31/10/2024 dalla Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare il ricorso di NOME inammissibile e per COGNOME di annullare senza rinvio la sentenza, con trasmissione degli atti alla Corte di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Bari, a seguito di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), riqualificati i reati ascritti ricorrenti nel “fatto lieve” di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riduceva la pena irrogata in primo grado a NOME COGNOME in otto anni di reclusione. Concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME in un anno di reclusione ed euro 625 di multa e, ritenuta la continuazione con i fatti oggetto di una sentenza passata in giudicato nel 2011, gli irrogava complessivi anni 7 di reclusione ed euro 29.625 di multa.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati.
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi.
3.1. Vizio di motivazione con riferimento al mancato proscioglimento dell’imputato.
La Corte d’appello non ha enunciato i motivi per i quali ha ritenuto di non poter emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
3.2. Vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti.
Al giudice dell’appello spetta la verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto, mentre, nel caso di specie, manca un’ancorché concisa esposizione dei motivi della decisione.
NOME COGNOME ha articolato, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, un unico motivo di ricorso, con cui eccepisce la violazione degli artt. 599-bis cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen.
La difesa aveva chiesto l’applicazione della pena nella misura finale di un anno di reclusione ed euro 625 di multa (come disposto dalla Corte d’appello), ma anche la conversione della pena detentiva in pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen., quantificata, in totale, in euro 4.275 di multa, producendo la documentazione a prova dei redditi e patrimoni di COGNOME, titolare di un’impresa agricola individuale.
Tuttavia, nella sentenza impugnata non si rinviene alcun cenno alla sostituzione della pena.
La Corte d’appello ha quindi deciso in maniera difforme dalla volontà delle parti, trascurando come, secondo il pacifico insegnamento di legittimità confermato, da ultimo, dall’interpolazione di un comma 3-bis nell’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della c.d. riforma Cartabia – la richiesta concordata tra accusa
e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, essendo il negozio processuale convenuto tra le parti unitario (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).
NOME ha presentato altresì motivi aggiunti in cui ribadisce le deduzioni svolte nel ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME è inammissibile.
1.1. Quanto al primo motivo, è sufficiente ricordare che, per pacifico insegnamento di questa Corte, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. (né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove), in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ex multis, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).
1.2. Per la medesima ragione, è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, volto a censurare l’omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
1.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso di COGNOME è, invece, fondato.
2.1. Nel caso di specie, la sostituzione richiesta dall’imputato non poteva essere disposta dal Giudice dell’appello, dal momento che alla pena di un anno ed euro 625 di multa, irrogata in relazione all’ipotesi di art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto del presente giudizio e rientrante nei limiti previsti dalla legge ai fini della sostituzione, si aggiungeva, per effetto della continuazione, la pena applicata per una precedente condanna passata in giudicato, con la conseguenza di condurre ad una pena complessiva di 7 anni di reclusione ed euro 29.625 di multa, come tale ampiamente esuberante i limiti previsti dall’art. 20-bis cod. pen.
L’irrogazione di tale pena implica, tuttavia, il mancato recepimento, da parte dei Giudici, dell’accordo tra le parti.
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Di conseguenza, come disposto dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., la richiesta e la rinuncia hanno perso effetto e il Giudice avrebbe dovuto disporre la prosecuzione dell’udienza con la partecipazione delle parti (salva riproposizione di nuovo accordo in tale sede). Ciò che non è accaduto.
Infatti, questa Corte ha precisato in plurime occasioni che, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena, specificando che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114).
2.4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata con riferimento alla posizione di COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/10/2025