Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale con cui imputato e Pubblico Ministero possono raggiungere un accordo per una rideterminazione della pena, rinunciando ad altri motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di tale accordo, chiarendo quali doglianze sono ammissibili e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, emessa proprio a seguito di un concordato in appello. L’imputato, condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), aveva lamentato in Cassazione la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello avesse omesso di dichiarare la non punibilità per una specifica causa, nonostante l’accordo raggiunto.
Il Concordato in Appello e i Suoi Limiti
L’istituto del concordato in appello si basa su una logica deflattiva e premiale: l’imputato, accettando di non contestare determinati aspetti della sentenza di primo grado, ottiene in cambio un potenziale sconto di pena e una definizione più rapida del processo. Questa scelta, tuttavia, comporta una rinuncia implicita a far valere motivi che sarebbero altrimenti deducibili.
La giurisprudenza ha da tempo tracciato il perimetro dell’impugnabilità delle sentenze che recepiscono tale accordo. L’obiettivo è evitare che l’imputato possa godere dei benefici del concordato e, contemporaneamente, tentare di ottenere un risultato ancora più favorevole in Cassazione su questioni a cui ha di fatto rinunciato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno riaffermato un principio consolidato, citando un precedente specifico (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018): il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello è consentito solo per motivi specifici e circoscritti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda sulla natura stessa dell’accordo processuale. L’impugnazione in Cassazione è ammissibile solo se riguarda:
1. Vizi nella formazione della volontà: motivi che attengono alla libera e consapevole scelta della parte di accedere all’accordo (es. errore, violenza, dolo).
2. Vizi relativi al consenso del Procuratore Generale: questioni legate alla validità del consenso prestato dall’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: nel caso in cui la decisione del giudice si discosti da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è considerata inammissibile. In particolare, non è possibile lamentare la mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o altri motivi di merito, poiché si tratta di questioni a cui si è rinunciato aderendo al concordato. La Corte ha quindi ritenuto che la lamentela dell’imputato rientrasse proprio tra i motivi non consentiti, in quanto mirava a rimettere in discussione il merito della vicenda processuale, ormai definito dall’accordo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce la serietà e la definitività della scelta di aderire al concordato in appello. Tale istituto non è una semplice tappa processuale, ma una decisione strategica che preclude la possibilità di contestare successivamente il merito della condanna. La decisione della Cassazione serve da monito: le parti devono valutare con estrema attenzione tutti gli aspetti del processo prima di optare per l’accordo, poiché una volta concluso, gli spazi per un’ulteriore impugnazione si riducono drasticamente. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la futilità del tentativo di aggirare i limiti imposti dalla legge.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di “concordato in appello” lamentando la mancata assoluzione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che le doglianze relative a motivi rinunciati con l’accordo, come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., sono inammissibili.
Quali sono i motivi validi per ricorrere contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si deducono motivi relativi a vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, vizi nel consenso del Procuratore Generale, oppure se il contenuto della pronuncia del giudice è difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/03/1985
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
4etcrESMSTMTU1Sartt;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con unico motivo di ricorso NOME COGNOME deduce violazione di legge e vizio della motivazione in z1- YI -1 , wi ordine alla mancata declaratordi cause di non punibilitàer il resto di cui all’art.73, comm d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sente rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente