Concordato in appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare, rinunciando a specifici motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa sulla base di tale accordo, chiarendo che non è possibile rimettere in discussione la responsabilità penale già confermata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte di Appello, prendendo atto dell’accordo, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando la pena secondo quanto concordato e confermando la responsabilità penale dell’imputato, la quale non era più oggetto di contestazione a seguito della rinuncia ai relativi motivi di impugnazione.
Nonostante l’accordo, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione proprio in merito all’affermazione della sua responsabilità.
La Decisione sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandolo con la procedura semplificata de plano, riservata ai casi di manifesta infondatezza o inammissibilità. La decisione si fonda su un principio consolidato: la sentenza che recepisce un concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi molto specifici e circoscritti.
L’ordinanza ha richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 22002/2019), secondo cui il ricorso è ammissibile solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è da considerarsi inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che l’accordo processuale ex art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia ai motivi di appello che non sono stati esclusi dall’accordo stesso. Nel caso di specie, l’imputato aveva rinunciato a contestare la sua responsabilità per ottenere una pena più mite. Di conseguenza, tentare di riproporre la medesima questione dinanzi alla Cassazione costituisce una violazione dei termini dell’accordo e rende il ricorso inammissibile.
Sono state dichiarate inammissibili anche le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) o a vizi nella determinazione della pena, a meno che la sanzione inflitta non sia illegale perché fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver promosso un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la natura dispositiva e vincolante del concordato in appello. Le parti che scelgono questa via devono essere consapevoli che la rinuncia ai motivi di impugnazione è un atto definitivo che preclude, in larga misura, un ulteriore esame del caso in Cassazione. La possibilità di ricorso è limitata a garantire la correttezza procedurale e la genuinità del consenso, ma non consente di rimettere in discussione il merito della colpevolezza o della pena concordata, salvo i casi di palese illegalità. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di aderire a un accordo processuale di questo tipo.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, quali vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o qualora la sentenza del giudice sia difforme dall’accordo stipulato.
Se si accetta un concordato in appello, si può ancora contestare la propria responsabilità penale in Cassazione?
No. Secondo la Corte, l’adesione all’accordo implica la rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità. Pertanto, tali questioni non possono essere legittimamente sollevate in un successivo ricorso per Cassazione.
Cosa accade se il ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei presupposti richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 9 novembre 2023 dalla Corte di appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Catania, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bi cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Catania 1’8/6/2023, confermando la responsabilità di COGNOME NOME in ordine ai reati di rapina aggravata e sequestro di persona contestati ai capi 1 e 2 della rubrica, responsabilità che non era più oggetto di impugnazione stante la rinunzia ai motivi formulata dall’interessato, e rideterminando la pena come concordata dalle parti.
Ricorre l’imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi d impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,
mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità d sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da qu prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 – 01)
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 24 aprile 20213 i
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
La Presidente