Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, questa scelta processuale comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 40994/2024) ha ribadito i rigidi limiti entro cui è possibile presentare ricorso, dichiarando inammissibile un’impugnazione che non rientrava nelle casistiche previste.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena, che veniva così ridotta a quattro anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa. Nonostante l’accordo, il condannato decideva di presentare ugualmente ricorso per cassazione contro tale sentenza.
La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare se i motivi presentati dal ricorrente rientrassero tra quelli ammessi dalla legge per contestare una sentenza frutto di un patteggiamento in secondo grado.
La Decisione sul concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è circoscritto a un numero molto limitato di motivi.
La decisione si fonda sul principio che, aderendo all’accordo, l’imputato rinuncia implicitamente a far valere gran parte delle doglianze che avrebbe potuto sollevare in un appello ordinario. L’obiettivo della norma è infatti quello di garantire una definizione rapida e certa del processo, che verrebbe vanificata se fosse possibile rimettere tutto in discussione con un ricorso per motivi generici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito in modo netto quali sono gli unici motivi validi per impugnare una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. Essi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: il ricorso è ammissibile se si contesta che il consenso dell’imputato all’accordo sia stato viziato (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2. Vizi nel consenso del Procuratore Generale: analogamente, si può contestare un vizio nel consenso prestato dalla pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: il ricorso è valido se la sentenza del giudice si discosta dall’accordo raggiunto tra le parti, applicando una pena diversa da quella concordata.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è considerata inammissibile. In particolare, la Corte ha specificato che non è possibile sollevare questioni relative a motivi a cui si è implicitamente rinunciato, come la mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (ad esempio, per evidente innocenza).
Inoltre, i giudici hanno richiamato una sentenza delle Sezioni Unite (n. 19415/2022) che ammette il ricorso per l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, ma solo se questa è maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva nemmeno formulato un motivo su questo specifico punto.
Di conseguenza, non rientrando in nessuna delle casistiche ammesse, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame rafforza la natura definitiva e tombale del concordato in appello. Per l’imputato, la scelta di accedere a questo rito speciale deve essere ponderata con estrema attenzione, con la piena consapevolezza che essa preclude quasi ogni possibilità di un ulteriore ricorso in Cassazione. È fondamentale che la difesa valuti attentamente se i benefici di un accordo sulla pena superino la rinuncia a far valere altri motivi di impugnazione. Questa ordinanza serve come monito: una volta siglato l’accordo, le porte della Cassazione si chiudono, salvo rarissime e specifiche eccezioni.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente previsti dalla giurisprudenza, legati principalmente a vizi del consenso o alla non corrispondenza tra l’accordo e la sentenza.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di “concordato in appello”?
I motivi ammissibili sono quelli relativi a vizi nella formazione della volontà dell’imputato di accedere all’accordo, vizi nel consenso del Procuratore Generale, oppure il caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Dopo un concordato in appello, si può sollevare la questione della prescrizione del reato?
Generalmente no, perché l’accordo implica una rinuncia a far valere tale motivo. L’unica eccezione, confermata dalle Sezioni Unite, riguarda il caso in cui la prescrizione fosse già maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello e il giudice abbia omesso di dichiararla. In ogni altro caso, la questione è preclusa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 05KAEQU) nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
(dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 27/03/2024, con la quale la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per NOME COGNOME ad anni quattro di reclusione ed € 2.000,00 di multa;
Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che la censura verte su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
che «nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024