Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40083 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 40083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d’appello di Venezia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore dell’imputato NOME ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599 -bis cod. proc. pen., contestando l’omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il mancato vaglio dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. sull’entità della pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile.
Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante: Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023,
Rv. 285619-01). Al riguardo, non è superfluo ribadire che l’accordo sulla pena avviene all’esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione, proprio per la rinuncia alle doglianze di cui ai motivi di gravame.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., in quanto l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (tra le tante in tal senso, si vedano: Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025 e Sez. 3, Sentenza n. 24317 del 7/3/2025, non massimate, su eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; Sez. 2, Ordinanza n. 24522 del 17/6/2025, non massimata su censure inerenti il trattamento sanzionatorio, ma non la sua illegalità).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME