Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Fuori Gioco
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sull’esito del giudizio di secondo grado. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le vie per un’ulteriore impugnazione si restringono drasticamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con chiarezza, dichiarando inammissibile un ricorso basato esclusivamente sulla contestazione della pena concordata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena a carico di un imputato. Tale rideterminazione era avvenuta proprio in accoglimento di una proposta di concordato in appello formulata dalle parti durante l’udienza.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato presentava ricorso per Cassazione, dolendosi del trattamento sanzionatorio applicato e lamentando un presunto difetto di motivazione della sentenza su quel punto. La questione posta alla Suprema Corte era, quindi, se e in quali limiti fosse possibile contestare una pena che era stata oggetto di un accordo processuale.
La Decisione della Cassazione e i Limiti del Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno richiamato il principio secondo cui il ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è consentito solo per un novero molto limitato di motivi.
In particolare, l’impugnazione è ammissibile solo se si deducono vizi relativi a:
1. La formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Il consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, sono considerate inammissibili tutte le altre doglianze, incluse quelle relative ai motivi di appello a cui si è rinunciato, alla mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e, soprattutto, a vizi relativi alla determinazione della pena.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un patto processuale attraverso cui l’imputato, in cambio di un beneficio sanzionatorio, accetta la sentenza di condanna e rinuncia a far valere determinate contestazioni. Pertanto, criticare successivamente la pena concordata costituisce una contraddizione logica e giuridica.
L’unica eccezione a questa regola si verifica quando la pena applicata dal giudice risulta palesemente illegale, ovvero quando non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o è di una specie diversa da quella prescritta. Nel caso di specie, il ricorrente non lamentava un’illegalità della sanzione, ma esprimeva unicamente un dissenso sull’entità della pena, che però era stata frutto dell’accordo da lui stesso sottoscritto. Di conseguenza, il motivo di ricorso non rientrava nelle ipotesi consentite, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. Se da un lato offre la possibilità di ottenere una pena più mite e di definire rapidamente il processo, dall’altro comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Accettare l’accordo significa, nella sostanza, accettare la pena che ne deriva, precludendosi la possibilità di contestarla in Cassazione, salvo i casi eccezionali di illegalità della sanzione o di vizi genetici dell’accordo stesso. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente previsti dalla legge, legati a vizi dell’accordo o a una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
I motivi ammissibili riguardano vizi nella formazione della volontà della parte, il mancato consenso del pubblico ministero all’accordo, o una pronuncia del giudice che si discosta da quanto concordato tra le parti.
Lamentarsi dell’entità della pena concordata è un motivo valido per il ricorso?
No, la contestazione relativa alla misura della pena non è un motivo ammissibile, a meno che la sanzione inflitta sia illegale, cioè determinata al di fuori dei limiti previsti dalla legge o di una tipologia diversa da quella prescritta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza.
Esaminato il ricorso proposto dall’imputato, rilevato che il difensore si duole del trattamento sanzionatorio, deducendo il difetto di motivazione della sentenza sul punto.
Rilevato che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla que prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Ritenuto che il motivo dedotto non rientra nelle ipotesi per le quali è consentita l’impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 luglio 2024