Concordato in appello: quando la sentenza diventa (quasi) definitiva
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale con cui imputato e Procura Generale possono accordarsi sui motivi di appello e, di conseguenza, sulla rideterminazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristrettissimi limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza che recepisce tale accordo, sottolineando la natura quasi definitiva di questa scelta processuale.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato, precedentemente condannato in primo grado per reati quali rapina e resistenza a pubblico ufficiale, aveva formulato un’istanza di concordato in appello. La Corte d’Appello, con il consenso del Procuratore Generale, aveva accolto la richiesta, riformando parzialmente la pena. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando la mancata concessione di ulteriori attenuanti e un erroneo bilanciamento di quelle già concesse. In sostanza, pur avendo concordato la pena, ne contestava la congruità.
La Decisione della Cassazione e i limiti del concordato in appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine: il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è consentito solo in casi eccezionali e tassativamente indicati. Questi non includono contestazioni relative alla quantificazione della pena oggetto dell’accordo stesso.
I Motivi Ammessi per l’Impugnazione
La Suprema Corte ha ricordato che l’impugnazione è possibile solo se vengono dedotti motivi relativi a:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se l’imputato non ha liberamente scelto di accedere al concordato.
2. Vizi nel consenso del pubblico ministero: Se il consenso della Procura è viziato.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nella natura stessa dell’istituto del concordato in appello. Si tratta di un patto processuale attraverso il quale l’imputato rinuncia a una parte dei suoi motivi di appello in cambio di una pena concordata e, auspicabilmente, più mite. Permettere di rimettere in discussione elementi come il bilanciamento delle circostanze attenuanti, che sono intrinsecamente legati alla determinazione della pena, significherebbe snaturare l’accordo e vanificarne lo scopo deflattivo. Accettando il concordato, l’imputato accetta implicitamente la valutazione sulla pena come risultato finale e rinuncia a future contestazioni su quel punto. L’unica eccezione a questa regola si verifica quando la pena applicata risulta illegale, ovvero quando non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o è di specie diversa da quella prevista. Nel caso di specie, le doglianze dell’imputato riguardavano il merito della quantificazione della pena, un aspetto coperto e ‘sanato’ dall’accordo raggiunto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la scelta di accedere a un concordato in appello deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore. Se da un lato può portare a un beneficio sanzionatorio e alla rapida definizione del processo, dall’altro comporta una rinuncia quasi totale alla possibilità di impugnare la sentenza in Cassazione. La porta del ricorso rimane aperta solo per vizi genetici dell’accordo o per palesi illegalità della pena, ma si chiude per tutte le questioni relative al merito della sua determinazione.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza che applica un ‘concordato in appello’ per motivi legati alla pena, come la mancata concessione di attenuanti?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, con la richiesta di concordato, l’imputato rinuncia a proporre doglianze relative alla determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti. L’unica eccezione riguarda l’illegalità della sanzione inflitta (es. se è superiore al massimo previsto dalla legge).
In quali specifici casi è ammesso il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è consentito solo se vengono dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, oppure al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso presentato contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a San Donà di Piave il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 9/01/2023 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME procedimento trattato de plano
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’istanz di concordato in appello formulata dall’imputato e acconsentita dal Procuratore Generale h parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Venezia del 1° luglio 2020 di condan dell’imputato per il reato di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, porto d’arma e violazi foglio di via obbligatorio. L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha impugnato la sentenza la mancata concessione di attenuanti ed erroneo bilanciamento di quella concessa.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è inf consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglian relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento e 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena og dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero di
pena prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30 dell’1.6.2018, Gueli).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore de RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 20.12.2023