Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: XIE LI (CODICE_FISCALE nato il 09/12/1978
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5 novembre 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 29 aprile 2024, sull’accordo delle parti, rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME nella mi anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine delitto in materia di sostanze stupefacenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo, con un’unica doglianza, vizio d motivazione in relazione agli artt. 125 n. 3, 129, 546 lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto c motivo non consentito.
E’ stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la se emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qu deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accede concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al conte difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglian relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizio proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determina della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inf quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01).
Il concordato in appello, d’altro canto, ha una diversa fisionomia risp all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. – derivante dal d contenuto dell’accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai moti impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i ter dell’accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione per ciò che concerne la qualificazione giuridica) – con la conseguenza ch ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis dello codice, dato che riguardano essenzialmente l’illegalità della pena che costit l’unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricors cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve proced d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il PrsieHte