Concordato in appello: quando la Cassazione chiude la porta al ricorso
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato che, rinunciando a parte dei motivi di appello, può ottenere un accordo sulla pena con la pubblica accusa. Ma cosa succede se, una volta ottenuta la sentenza, si cambia idea? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristrettissimi confini entro cui è possibile impugnare una simile decisione, confermando la natura quasi definitiva dell’accordo.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello per una pena di 3 anni e 1 mese di reclusione oltre a una multa, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’imputato lamentava che il giudice d’appello non avesse valutato la sussistenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito, come previsto dall’art. 129 c.p.p., prima di ratificare l’accordo. In sostanza, pur avendo concordato la pena, contestava la sua stessa colpevolezza.
I Limiti del Ricorso dopo un Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno richiamato il loro consolidato orientamento, secondo cui la sentenza che recepisce un concordato in appello è ricorribile solo per un numero limitatissimo di motivi. Questi non includono la rivalutazione del merito della vicenda o la verifica della mancata assoluzione.
Secondo la Suprema Corte, l’accordo sulla pena è un vero e proprio “negozio processuale” attraverso cui le parti esercitano un potere dispositivo riconosciuto dalla legge. Una volta che tale accordo viene consacrato nella decisione del giudice, non può essere rimesso in discussione unilateralmente da chi vi ha aderito.
La Decisione della Cassazione e il Valore del Concordato in Appello
Il ricorso è ammissibile solo se vengono dedotti motivi specifici che riguardano la validità dell’accordo stesso, ovvero:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
4. L’illegalità della pena pattuita (ad esempio, una pena non prevista dalla legge per quel reato).
Poiché il ricorrente non ha sollevato nessuna di queste questioni, ma ha tentato di riaprire una discussione sul merito della sua responsabilità, il suo ricorso è stato giudicato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del concordato in appello. Accettando l’accordo, l’imputato accetta implicitamente una valutazione di colpevolezza in cambio di una pena certa e spesso più mite. Contestare successivamente la mancata assoluzione equivale a contraddire la propria precedente manifestazione di volontà. La legge offre questa via per deflazionare il carico giudiziario e dare certezza alle decisioni, ma la contropartita è la rinuncia a ulteriori contestazioni nel merito. L’unica eccezione rilevante resta quella dell’evidente sussistenza di una causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.), che il giudice deve rilevare d’ufficio, ma la cui omessa valutazione non può essere fatta valere con un motivo di ricorso generico come nel caso di specie.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione processuale seria e vincolante. Chi opta per questa strada deve essere consapevole che sta rinunciando alla possibilità di contestare la propria colpevolezza nei successivi gradi di giudizio. Il ricorso in Cassazione rimane un’opzione eccezionale, limitata a garantire la correttezza formale dell’accordo e la legalità della pena, non a rimettere in gioco l’intera vicenda processuale. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a causa della colpa nell’aver intrapreso un’impugnazione non consentita.
È possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per un numero molto ristretto di motivi previsti dalla legge, che non riguardano il merito della colpevolezza.
Quali sono i motivi ammessi per ricorrere in Cassazione contro un concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero, a una discordanza tra la pena concordata e quella applicata dal giudice, o all’illegalità della pena stessa.
Cosa succede se un ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se viene ravvisata una colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10307 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Lecce il 06/01/1991 avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 27 marzo 2024 con cui la Corte di appello di Lecce ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 129 e 426 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie.
Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 -01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025