Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 09/11/1998 NOME COGNOME nato il 20/06/1994
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 1225/2025
Motivi della decisione
1. NOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo dello stesso difensore di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di di Milano, a seguito di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. p rideterminato in mitius la pena (segnatamente, in anni 6 e mesi 7 di reclusione per NOME e anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per NOME COGNOME deducendo violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità p reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, per avere la Corte di appello om delineare con sufficiente chiarezza il ruolo ricoperto dagli imputati all’int sodalizio criminoso, nonché il c.d. affectio societatis in capo agli stessi, nonché per avere applicato gli aumenti per i reati fine ex artt. 81 cod. pen. e 7 309/1990 senza precisare i criteri determinativi dei vari quantum di pena.
Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono inammissibili.
L’impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sente pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nel care la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti Corte di legittimità ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammis solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di dere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al nuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglia relative a motivi rinunciati e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione d che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto trante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (S 35846 del 11/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7 ord. n. 35671 del 17/09/2024 Pepe; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628 – 02; Sez. 2, n. 2 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102- 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/20 Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è ina sibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’uf quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in a in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-b proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la zione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgi processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avv nella rinuncia all’impugnazione. (così Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018 sero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a q
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che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sussistenza di cause dì non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale d pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione d qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul c della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che h precisato che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’ nullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale conv nuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata rinunzia ai motivi di impugnazione; conf. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv. 277196). E’ pacifico che nel caso in cui il giudice di appello abbia raccol richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai m rinunciati. (cfr. ex multis Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 28562 -02).Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente r sta avanzata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 351 del 8/5/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, COGNOME e altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME e altro, Rv. 2386 Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, COGNOME, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 d 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, COGNOME ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144)
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficie della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del p vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 11/03/2025