Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello rappresenta uno strumento processuale fondamentale per la definizione rapida dei procedimenti penali in secondo grado. Basato sull’accordo tra l’imputato e il Procuratore Generale, questo istituto permette una rideterminazione della pena a fronte della rinuncia ad alcuni motivi di appello. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con estrema chiarezza quali siano i confini invalicabili per chi, dopo aver stretto tale accordo, intenda comunque ricorrere al terzo grado di giudizio.
Come funziona il concordato in appello
L’istituto, disciplinato dal codice di procedura penale, prevede che le parti possano concordare l’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con contestuale rinuncia agli altri. Il giudice, se ritiene l’accordo congruo, ridetermina la pena in conformità alla richiesta. Questo meccanismo di giustizia negoziata comporta una significativa limitazione delle facoltà di impugnazione successive, poiché l’imputato ha volontariamente accettato una specifica configurazione del trattamento sanzionatorio.
L’inammissibilità del ricorso nel concordato in appello
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’articolo 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo in casi estremamente circoscritti. Nello specifico, l’impugnazione può riguardare esclusivamente vizi relativi alla formazione della volontà della parte, la mancanza del consenso del Procuratore Generale o una sentenza che presenti un contenuto difforme rispetto all’accordo raggiunto. Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza relativa al merito del procedimento o alla mancata valutazione di cause di proscioglimento è da considerarsi inammissibile.
Fatti
Il caso trae origine dal ricorso presentato nell’interesse di due soggetti avverso una sentenza della Corte di Appello. I due imputati avevano sottoscritto un accordo per la riduzione della pena. Il primo imputato aveva ottenuto una riduzione a cinque anni e quattro mesi di reclusione, mentre il secondo a quattro anni, sette mesi e dieci giorni. Nonostante l’accordo, le difese hanno presentato ricorso in Cassazione sollevando censure su profili relativi alla motivazione del giudice di merito. La Corte ha dovuto valutare se tali ricorsi rispettassero i limiti imposti dalla natura concordata della sentenza di secondo grado.
Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno rilevato che le censure mosse riguardavano profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a fornire ulteriore motivazione, proprio in virtù del patto processuale intervenuto tra le parti. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo alcuna ipotesi di esonero dalla sanzione pecuniaria prevista in caso di ricorso non fondato.
Le motivazioni
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il concordato precluda la possibilità di riaprire il dibattito su punti della sentenza che sono stati oggetto di rinuncia. Nello specifico, sono considerate inammissibili le lamentele riguardanti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediato, a meno che non si tratti di omessa dichiarazione di prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. Poiché nel caso in esame non sono stati formulati motivi validi sotto questo profilo, né sono state evidenziate anomalie nella formazione del consenso, i ricorsi sono stati respinti senza esame del merito.
Le conclusioni
Il provvedimento in esame conferma il rigore del sistema processuale nei confronti di chi tenta di aggirare gli effetti di un accordo sulla pena. Il concordato in appello implica una precisa assunzione di responsabilità e una limitazione strategica dei motivi di impugnazione che non può essere smentita in sede di legittimità. Le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile sono gravose, comportando non solo il passaggio in giudicato della condanna, ma anche pesanti sanzioni pecuniarie che rafforzano il principio di serietà delle negoziazioni processuali.
Quali sono i limiti del ricorso dopo un concordato in appello?
Il ricorso è limitato a motivi riguardanti la formazione della volontà, il consenso del Procuratore o la difformità tra l’accordo e la sentenza emessa.
È possibile contestare il merito della causa dopo un accordo sulla pena?
No, le doglianze riguardanti il merito o i motivi rinunciati durante il concordato sono dichiarate inammissibili dalla Corte di Cassazione.
Cosa accade se il ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8715 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8715 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati i ricorsi proposti nell’interesse di entrambi gli imputati avverso la sentenza in data 24/04/2025, con la quale la Corte di Appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per NOME COGNOME a va or br– 1- 7–7. ‘é – Ir 7–n. parat ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e per NOME COGNOME ad anni quattro, mesi sette e giorni dieci di reclusione;
Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.;
Ritenuto che le censure vedono su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
che «nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza» (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284881-01) e nemmeno sul punto il ricorrente formula motivi;
che per queste ragioni, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.