Concordato in appello: i limiti del ricorso in Cassazione
Il concordato in appello è uno strumento deflattivo del contenzioso penale che permette di giungere a una definizione concordata della pena in secondo grado. Questa scelta processuale, tuttavia, comporta una drastica riduzione delle possibilità di ricorrere successivamente davanti alla Suprema Corte di Cassazione. In una recente ordinanza, la settima sezione penale ha ribadito i confini invalicabili di questa tipologia di impugnazione.
La natura del concordato in appello e la rinuncia ai motivi
Quando le parti decidono di accedere al concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, esse stipulano un vero e proprio accordo sulla sanzione. Questo accordo presuppone la rinuncia ai motivi di appello precedentemente presentati, fatta eccezione per quelli che l’imputato intende mantenere o che riguardano la formazione dell’accordo stesso.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, una volta perfezionato il patto sulla pena, il ricorrente non possa più rimettere in discussione questioni che attengono al merito del giudizio o a valutazioni che la legge considera incompatibili con la natura negoziale del provvedimento. Il sistema è volto a garantire la stabilità dell’accordo, evitando che l’imputato possa beneficiare di uno sconto di pena per poi tentare di annullare la condanna su basi che aveva accettato di non contestare.
Quando il concordato in appello rende inammissibile il ricorso
Il caso esaminato dai giudici riguardava un imputato che, nonostante avesse concluso positivamente un concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’apparenza della motivazione riguardo all’insussistenza di cause di proscioglimento. In pratica, il ricorrente sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente spiegato perché non fosse possibile assolverlo immediatamente.
La Suprema Corte ha rilevato che tali doglianze non rientrano tra i motivi consentiti. Il ricorso dopo un concordato è ammissibile solo se riguarda vizi della volontà, il consenso del pubblico ministero, la difformità tra l’accordo e la sentenza, oppure l’illegalità della pena. Le lamentele sulla mancata valutazione dei presupposti di proscioglimento sono considerate inammissibili per legge in questo contesto specifico.
le motivazioni
I giudici di legittimità hanno basato la propria decisione richiamando il consolidato orientamento secondo cui il ricorso avverso la pronuncia emessa ex art. 599-bis c.p.p. è limitato a vizi specifici. In particolare, non sono consentite le critiche relative a motivi rinunciati o alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. sulla declaratoria immediata di cause di non punibilità. Poiché il ricorrente nel caso di specie non ha dedotto vizi relativi alla formazione del consenso o all’illegalità della sanzione (intesa come pena non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali), ma si è limitato a contestare l’iter logico sul merito del proscioglimento, il ricorso deve essere espunto dal sistema processuale con una declaratoria di inammissibilità.
le conclusioni
Il provvedimento si conclude con la conferma della sentenza di secondo grado e la condanna del ricorrente alle spese di giustizia. Oltre alle spese processuali, la Corte ha imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale decisione sottolinea l’importanza per i legali e i loro assistiti di valutare con estrema attenzione le conseguenze del concordato in appello, consapevoli che la flessibilità ottenuta nella quantificazione della pena si traduce in una rinuncia quasi totale al controllo di legittimità sulle questioni di merito e sulla valutazione delle prove.
Cosa succede se si impugna un concordato in appello per motivi di merito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché l’accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di appello precedentemente dedotti e la preclusione di nuove contestazioni sul merito.
È possibile contestare la mancata applicazione dell’art. 129 cpp dopo un concordato?
No, secondo la Cassazione non sono consentite doglianze relative alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento una volta accettato il concordato sulla pena.
Quali sono i motivi ammissibili per un ricorso dopo il concordato?
Il ricorso è ammesso solo per vizi nella formazione della volontà, problemi legati al consenso del PM, difformità della sentenza dall’accordo o illegalità della pena inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7953 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7953 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edit ovvero diversa da quella previsti dalla legge;
considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, avendo censurato l’apparenza della motivazione sull’insussistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità;
rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.