Concordato in appello: quando e perché si può fare ricorso
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, è uno strumento processuale che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena. Ma cosa succede se una delle parti, dopo aver raggiunto l’accordo, non è soddisfatta della sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 36016/2024) fa luce sui limiti stringenti del ricorso avverso tale decisione, confermando un principio fondamentale: l’accordo è vincolante e non può essere rimesso in discussione per questioni di merito.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna emessa proprio a seguito di un concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Il motivo del ricorso era specifico: l’imputato lamentava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, ovvero quella prevista per aver risarcito il danno prima del giudizio. In sostanza, pur avendo acconsentito alla pena concordata, contestava una delle valutazioni di merito che avevano portato alla sua quantificazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione sollevata. La decisione si basa su una procedura semplificata, data la palese infondatezza dei motivi addotti. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: i limiti specifici del ricorso sul concordato in appello
La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: la sentenza che recepisce un concordato in appello può essere impugnata in Cassazione solo per motivi ben precisi e circoscritti. Questi non riguardano il merito della decisione (come la valutazione delle prove o il riconoscimento delle attenuanti), ma attengono esclusivamente alla regolarità della procedura con cui si è formato l’accordo.
I motivi ammissibili sono infatti limitati a:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte: ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza, minaccia o inganno.
2. Vizi nel consenso del pubblico ministero: qualora il consenso dell’accusa fosse irregolare.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice: se il giudice, nel pronunciare la sentenza, si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Qualsiasi altra doglianza, come quella relativa al mancato riconoscimento di un’attenuante, è considerata inammissibile. La logica del legislatore è chiara: il concordato in appello è un accordo che presuppone la rinuncia delle parti a contestare i punti che ne formano l’oggetto. Una volta raggiunto, cristallizza la situazione processuale e non può essere riaperto per rimettere in discussione valutazioni di merito già accettate.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il principio della definitività e serietà dell’accordo raggiunto con il concordato in appello. Per l’imputato e il suo difensore, ciò significa che la decisione di accedere a questa procedura deve essere ponderata attentamente, poiché preclude la possibilità di sollevare future contestazioni sul merito della vicenda. La sentenza diventa, di fatto, ‘blindata’ rispetto a questioni come la qualificazione giuridica del fatto o la concessione di benefici e attenuanti. La pronuncia della Cassazione serve anche da monito: un ricorso infondato non solo viene respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente, come la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici che riguardano la regolarità dell’accordo e non il merito della decisione. I motivi ammessi sono vizi nella formazione della volontà delle parti, nel consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme all’accordo.
Il mancato riconoscimento di un’attenuante è un motivo valido per ricorrere contro una sentenza di concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, le doglianze relative a questioni di merito, come il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante, sono inammissibili, poiché l’accordo tra le parti copre anche tali aspetti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso di questo tipo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36016 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36016 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto –COGNOME una sentenz pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che, secondo qu affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazio COGNOME la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relat alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubbli ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre s inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al mancato riconoscimento di u attenuante ( nel caso quella di cui all’ad 62. n. 6, cp);
ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte cod. proc. pen. é che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024.