Concordato in Appello: Quando le Porte della Cassazione Restano Chiuse
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Questa scelta, tuttavia, comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare ulteriormente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili di questo istituto, chiarendo quando e perché un ricorso successivo diventa inammissibile.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, la difesa di un imputato aveva presentato ricorso per Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Tale sentenza era il risultato di un accordo tra le parti, un concordato in appello, che aveva portato alla rideterminazione della pena inflitta in primo grado. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa ha tentato di portare la questione davanti alla Suprema Corte, sollevando ulteriori censure.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha stabilito che, avendo le parti raggiunto un accordo sulla pena, le possibilità di un’ulteriore impugnazione sono estremamente limitate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti del Ricorso dopo un Concordato in Appello
La Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Quando si accede al concordato in appello, si rinuncia implicitamente a far valere gran parte dei motivi di impugnazione. Il ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per ragioni molto specifiche, quali:
1. Vizi della volontà: Se il consenso della parte ad accedere all’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Mancanza di consenso del Pubblico Ministero: Se l’accordo è stato raggiunto senza il necessario consenso dell’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di questi casi, sono inammissibili le censure relative a motivi cui si è rinunciato, alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), o a presunti errori nella determinazione della pena. Unica eccezione a quest’ultimo punto è l’ipotesi di pena illegale, ovvero una sanzione che non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge o che è di tipo diverso da quello consentito. Poiché nel caso in esame nessuna di queste condizioni eccezionali era presente, il ricorso è stato correttamente dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza la natura definitiva e vincolante dell’accordo raggiunto con il concordato in appello. Per l’imputato e il suo difensore, la scelta di percorrere questa strada deve essere ponderata con attenzione. Se da un lato offre il vantaggio di una pena certa e potenzialmente più mite, dall’altro chiude quasi ermeticamente le porte a un ulteriore grado di giudizio in Cassazione. La decisione sottolinea che l’accordo processuale è un patto serio: accettandolo, si accetta anche la limitazione delle successive vie di ricorso, salvo vizi genetici dell’accordo stesso o palesi illegalità della pena. In assenza di tali vizi, la sentenza diventa, di fatto, definitiva.
Cos’è il concordato in appello?
È un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero, recepito dal giudice d’appello, con cui si concorda l’entità della pena in cambio della rinuncia a determinati motivi di impugnazione.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
No. Il ricorso è ammesso solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, mancanza del consenso del pubblico ministero, o se la pena inflitta è illegale o diversa da quella pattuita.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte nel ricorso in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pr dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
liere estensore
Il Pr id nte