Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale che consente all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi sulla pena da applicare nel giudizio di secondo grado. Questa scelta, tuttavia, comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile presentare ricorso, dichiarando inammissibili la maggior parte delle censure.
I Fatti del Caso
Nel caso esaminato, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva applicato una pena concordata tra le parti per diversi episodi di furto aggravato. L’unico motivo di ricorso sollevato dall’imputato riguardava un presunto errore nel bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, un aspetto che incide direttamente sulla determinazione finale della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che la pena applicata, seppur concordata, fosse il frutto di una valutazione errata da parte del giudice d’appello.
Limiti al Ricorso dopo il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza in materia. L’adesione al concordato in appello implica una rinuncia implicita a far valere determinate questioni in sede di legittimità. In particolare, non sono ammessi ricorsi che sollevano:
1. Questioni rinunciate: Motivi di appello a cui la parte ha rinunciato per poter accedere all’accordo, anche se si tratta di questioni rilevabili d’ufficio dal giudice.
2. Mancata valutazione di cause di proscioglimento: La doglianza per la mancata applicazione di una formula di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) è preclusa, poiché l’accordo sulla pena presuppone l’accettazione della responsabilità.
3. Vizi nella determinazione della pena: Errori nel calcolo o nel bilanciamento delle circostanze non possono essere dedotti, a meno che non si traducano in una sanzione palesemente illegale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo in casi eccezionali e tassativi. L’impugnazione è ammissibile unicamente se si denunciano vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al patto, al consenso prestato dal pubblico ministero, o a un contenuto della decisione del giudice difforme rispetto a quanto concordato.
Nel caso specifico, la lamentela sull’erroneo bilanciamento delle circostanze non rientra in nessuna di queste categorie. Non si verteva in un’ipotesi di ‘pena illegale’ – cioè una pena non prevista dall’ordinamento per quel reato o applicata in modo contrario alla legge – che è l’unica anomalia sulla determinazione della sanzione che può aprire le porte al giudizio di legittimità. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato estraneo a quelli consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte rafforza il principio secondo cui la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con effetti quasi definitivi sul processo. Accettando di accordarsi sulla pena, l’imputato ottiene un vantaggio in termini di certezza e potenziale riduzione della sanzione, ma al contempo chiude la porta a quasi ogni ulteriore contestazione nel merito. Questa ordinanza serve da monito: l’accordo sulla pena cristallizza la situazione processuale e solo vizi genetici dell’accordo stesso o una palese illegalità della sanzione inflitta possono giustificare un successivo ricorso in Cassazione.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di ‘concordato in appello’ lamentando un errore nel calcolo della pena?
No, secondo l’ordinanza, i vizi relativi alla determinazione della pena, come l’errato bilanciamento delle circostanze, non possono essere motivo di ricorso in Cassazione, a meno che non si traducano in una ‘pena illegale’, cioè una sanzione non prevista dalla legge per quel reato.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se riguarda vizi nella formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Se si accetta un concordato in appello, si rinuncia a far valere eventuali cause di proscioglimento?
Sì. La giurisprudenza citata nell’ordinanza stabilisce che l’accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), poiché si tratta di motivi a cui si è rinunciato in funzione dell’accordo stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2888 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il 30/08/1971
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dat -e- av~-a4e – Partt — udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza em dalla Corte d’appello di Bari, con la quale era stata applicata la pena concordata ai se 599 bis cod. proc. pen. in relazione plurimi episodi di reato di furto aggravato.
Lamenta, con unico motivo, l’erroneo bilanciamento delle circostanze.
Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in a non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggett appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella il sanzione inflitta . Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sente ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formaz volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 – n. 944 del 23/ Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01). Orbene, é a rilevare che il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, non vertendosi in ipotesi di ( Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886 – 01).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata s equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024
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Présidente