Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato av iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I suddetti imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in prim grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod, proc. pen.
Preliminarmente, si osserva che il ricorso presentato da NOME è inammissibile perché proposto personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
Per il resto, le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà del parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì’ a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzion inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pre dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024