Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11805 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 16/11/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di NOME COGNOME.
L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la mancata diminuzione della pena a seguito dell’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11 -quater cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l’unico motivo cui è affidato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico
ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfus nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edi ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01).
Peraltro, nel caso di specie, era l’accordo stesso che, tenuto conto della esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11quater cod. pen., contemplava l’applicazione della pena di anni due di reclusione, per cui l’imputato non può ora dolersene.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 22 febbraio 2024.