Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 402 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 402 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 23/07/1988 COGNOME NOME nato a FOGGIA il 04/12/1984 COGNOME nato a FOGGIA il 26/11/1986
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di Foggia in data 7 luglio 2022 nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, e ha confermato nel resto la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME a mezzo dei propri difensori.
2.1. I ricorsi presentati, con unico atto congiunto, nell’interesse di COGNOME e COGNOME deducono la carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause
di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l’insufficiente motivazione in tema di dosimetria della pena.
2.2. Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME articola un unico motivo di impugnazione con cui lamenta l’omessa o insufficiente motivazione in ordine alla pena irrogata e al governo delle circostanze.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878′).
Nel caso di specie, le pene irrogate dalla Corte sono esattamente quelle concordate tra le parti.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I ricorrenti devono essere pertanto condannati, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
013 GLYPH Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle oz( I2 GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle -4 ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023