Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15770 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 15/04/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15770 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME IMPERIALI NOME
R.G.N. 8288/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sui ricorsi proposto da:
NOMECOGNOME nato a Catania il giorno 3/3/1974 assistito e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
NOME COGNOME nato a Catania il giorno 15/9/1978 assistito e difeso dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 22/1/2025 della Corte di appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 22 gennaio 2025, la Corte di appello di Catania, in accoglimento del concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 20 marzo 2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale della medesima città, ha:
rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
sostituito, in relazione ai predetti imputati, la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione per la durata di anni cinque, nonchØ revocato le pene accessorie dell’interdizione legale e della sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale durante la pena.
Gli imputati sono chiamati a rispondere, in concorso tra loro, dei reati di rapina pluriaggravata di cui agli artt. 110 e 628, comma 1, n. 3 nn. 1 e 3-quinquies cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) e di lesioni aggravate di acui agli artt. 110, 582, 585 e 61 n. 5 cod. pen. (capo B), commessi in Catania il giorno 1 agosto 2022.
Il solo NOME Ł poi anche chiamato a rispondere del reato di evasione di cui all’art. 385,
commi primo e terzo, cod. pen. commesso in data 11 agosto 2022.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo per entrambi, con argomentazioni del tutto sovrapponibili, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della pena inflitta non avendo la Corte di appello tenuto conto degli elementi indicati dalla difesa in sede di gravame che avrebbero potuto portare ad una rideterminazione piø benevola del trattamento sanzionatorio.
Deve, innanzitutto essere ricordato che le Sezioni Unite hanno precisato che l’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen. non ha introdotto un regime speciale di ricorribilità della sentenza pronunciata all’esito di concordato delle parti ex art. 599bis cod. proc. pen. in quanto l’operazione ermeneutica volta a superare il regime generale di ricorribilità, estendendo i principi dall’istituto di cui all’art. 444 cod. proc. pen. non e consentita per il principio di tassatività che governa i mezzi di impugnazione ed in relazione alla specialità del regime previsto dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., che e di stretta interpretazione. Non merita, quindi, alcuna condivisione l’orientamento secondo il quale l’art. 610, comma 5bis , cod. proc. pen. esclude la ricorribilità della sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619).
Ciò doverosamente premesso, deve però evidenziarsi che il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez. U, n. 19415/2023, cit.; Sez. 2, Ord. n. 50062/2023, cit.) e che «In tema di concordato in appello, Ł ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Nel caso in esame nessun vizio Ł ravvisabile nella determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME