Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3959 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3959 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 97/2026
NOME COGNOME
CC – 13/01/2026
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; procedimento trattato con il rito Ò Ó.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato ai sensi dellÕart. 599cod. proc. pen., con la quale lÕimputata rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti lÕattenuazione del trattamento sanzionatorio, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 30 settembre 2021, ha rideterminato la pena applicata a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 112 cod. pen. e 628 cod. pen. in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, concessa la attenuante della lieve entitˆ di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 86 del 16 aprile 2024.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce cumulativamente tutti i vizi di cui allÕart. 606, comma 1, cod. proc. pen. in relazione allÕart. 545cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di prendere in esame lÕapplicabilitˆ delle pene sostitutive, pur ricorrendone in astratto i presupposti.
Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di cui allÕart. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per avere ommesso la Corte di appello di motivare sulla non ricorrenza dei presupposti per pronunciare la sentenza di proscioglimento ai sensi dellÕart. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi non consentiti.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha chiarito che, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non pu˜ sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti, che nel caso in esame non vi è stata (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01).
Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
In tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma dellÕart. 599cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., nŽ sull’insussistenza di cause di nullitˆ assoluta o di inutilizzabilitˆ delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522-01: in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza art. 599cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.) (nello stesso senso, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).
Ne consegue lÕinammissibilitˆ, pronunciabile con ordinanza ex art. 610, comma 5cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchŽ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME