Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20083 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 2 Num. 20083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME DONATO D’AURIA NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Di NOME nato a Roma il 29/09/1986
avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 05/02/2025, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Roma del 21/06/2024.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata.
Il ricorso Ł inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui Ł affidato. Invero, la pena applicata al COGNOME, peraltro, correttamente determinata, Ł stata concordata con il Procuratore generale, per cui l’imputato non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, Ł consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata Ł solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01).
Nel caso di specie, non Ł ravvisabile l’illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per il reato tentato ascritto al ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME