Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 07/07/2023 dalla Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania che, all’esito di concordato in appello, ha dichia non doversi procedere in ordine ai reati contestati all’imputato ai capi b), c), d), e), della rubrica per difetto di querela e, ritenuta la continuazione tra il delitto contestato a) dell’imputazione e una precedente sentenza irrevocabile emessa dalla medesima corte territoriale, ha rideterminato nella misura concordata il trattamento sanzionatorio in all’imputato.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c proc. pen. in relazione all’art. 111, comma 6, Cost., lamenta che la corte territorial applicato l’istituto del concordato in appello senza spiegare le ragioni per le «l’accoglimento dell’accordo è avvenuto», senza dar conto «dell’accertamento circa l’assenza delle cause di non punibilità» e senza motivare in merito all’«esatta qualificazione del fatt alla ritenuta «adeguatezza della pena», così omettendo sia di far comprendere ciò che ha considerato e quali sono le ragioni cui la decisione è ancorata, sia di dimostrare di delibato il fatto e la correttezza della pena concordata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
A seguito della reintroduzione, a opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017 del c.d. patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richi formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., sull’insussistenza di cause di non punibilità, né sull’esatta qualificazione del fatto, in qu causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abb rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non ogge rinuncia (ex multis Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).
Ciò detto, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che quando il giudi appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti ex art. 599-bis co proc. pen., queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità il difetto di motivazio altra questione relativa ai motivi rinunciati, in quanto l’accordo delle parti in ordine concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni div doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccez dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628-02 Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 268385; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, COGNOME, Rv. 238688).
Nel caso di specie, in cui la corte territoriale, neanche implicitamente, ha ritenuto la concordata incongrua, né il ricorrente lamenta un’ipotesi di pena illegale, anche l’omess
motivazione in merito all’adeguatezza della pena concordata e irrogata, non può essere oggetto di contestazione.
Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 01 febbraio 2024.