Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 23 novembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha ridetermiNOME la pena per i delitti di rapina tentata e lesion in due anni e sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa, revocando l’interdizione facoltativa dai pubblici uffici.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la mancata assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo e la mancata esclusione della recidiva, invocando un trattamento sanzioNOMErio più mite.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.
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In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 273755). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).
4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condanNOME, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il oRsiglière estensore
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La Presidente