Concordato in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Ma quali sono i limiti per impugnare tale accordo davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza ha ribadito con chiarezza i confini, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava la motivazione sulla responsabilità dell’imputato.
Il caso in esame: un ricorso respinto alla base
Nel caso specifico, un imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva ratificato un accordo sulla pena. Le doglianze del ricorrente non riguardavano un vizio dell’accordo in sé, ma si concentravano sul presunto difetto di motivazione della sentenza: a suo dire, il giudice d’appello non avrebbe verificato adeguatamente l’eventuale sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tale motivo di ricorso non rientrante tra quelli consentiti dalla legge per questo specifico rito.
La disciplina del concordato in appello e i motivi di ricorso
L’istituto del concordato in appello si fonda su un patto processuale. Proprio per questa sua natura negoziale, la legge limita drasticamente la possibilità di impugnarlo in Cassazione. L’obiettivo è garantire la stabilità e l’efficienza di questi accordi.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi che attengono alla validità dell’accordo stesso, ovvero:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altra censura, specialmente se attinente al merito della responsabilità penale, è considerata inammissibile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha specificato che le doglianze relative al difetto di motivazione sulla responsabilità dell’imputato o sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento sono estranee al perimetro del ricorso ammissibile. Accettando il concordato, l’imputato di fatto accetta l’affermazione di responsabilità e rinuncia a contestarla nel merito, focalizzando l’accordo esclusivamente sulla quantificazione della pena.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso utilizzando una procedura semplificata, come previsto dagli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Tale inammissibilità ha comportato non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione processuale con conseguenze definitive. Le parti devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, le vie di impugnazione si restringono drasticamente ai soli vizi genetici dell’accordo stesso. Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda per rimettere in discussione la colpevolezza. La decisione evidenzia inoltre le conseguenze economiche di un ricorso infondato, che si traducono in un’ulteriore condanna pecuniaria per il ricorrente.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e limitati. Questi riguardano vizi nella formazione della volontà delle parti, nel consenso del pubblico ministero, o una difformità tra l’accordo e la sentenza del giudice. Non è possibile contestare il merito della responsabilità.
Contestare la mancata verifica di cause di non punibilità è un motivo valido per impugnare un concordato in appello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questo tipo di doglianza è inammissibile perché, aderendo al concordato, l’imputato accetta l’affermazione di responsabilità, rinunciando a contestazioni sul merito della colpevolezza.
Cosa succede se il ricorso contro un concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4084 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4084 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 12/09/1966
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
Ceto-avviso-e-Re-parti+
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto a responsabilità dell’imputato per la mancata verifica della insussistenza di causa di non punibilit ex art 129 cpp.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della,5,ornma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. z o CC-06,-e Così deciso il rirar~: 2024.