Concordato in Appello: Quando l’Accordo Blocca il Ricorso in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale finalizzato a definire il giudizio di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, la scelta di aderire a tale accordo comporta importanti conseguenze, in particolare sulla possibilità di impugnare successivamente la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte fa luce sui limiti di questo diritto, ribadendo un principio consolidato: l’accordo implica una rinuncia a far valere quasi ogni tipo di doglianza.
I Fatti del Caso: Il Ricorso dopo l’Accordo
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Tale sentenza era stata emessa proprio a seguito di un accordo tra le parti, secondo la procedura prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto sulla pena, l’imputato ha deciso di presentare comunque ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 129 c.p.p. (obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità) e un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione chiara e rigorosa degli effetti del concordato in appello. Secondo i giudici, l’accordo tra accusa e difesa sui punti della sentenza da concordare implica una rinuncia implicita a sollevare, nel successivo giudizio di legittimità, ogni altra questione, anche se potenzialmente rilevabile d’ufficio dal giudice.
Le Implicazioni del Concordato in Appello sulla Difesa
Questa pronuncia sottolinea la natura quasi tombale dell’accordo. Accettando il concordato in appello, l’imputato accetta la pena e, di fatto, rinuncia a contestare la decisione su altri fronti. Esistono solo pochissime eccezioni a questa regola. Il ricorso resta possibile solo in casi eccezionali e circoscritti, come l’irrogazione di una pena palesemente illegale o vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo. Poiché nel caso specifico nessuna di queste eccezioni era presente, il ricorso è stato respinto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua motivazione su consolidati principi giurisprudenziali. Si è evidenziato che l’accordo processuale, per sua natura, preclude la possibilità di mettere in discussione elementi che non sono stati oggetto di contestazione specifica al momento della sua stipulazione. L’accordo sui punti concordati cristallizza la situazione processuale e limita l’oggetto di un eventuale successivo giudizio di legittimità alle sole questioni non coperte dalla rinuncia implicita. Pertanto, lamentare un vizio di motivazione o una violazione di legge non attinente alle strette eccezioni previste diventa un’azione processualmente non consentita. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Cosa Implica questa Ordinanza
L’ordinanza in esame ribadisce un punto cruciale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un concordato in appello deve essere attentamente ponderata. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di un potenziale sconto di pena, dall’altro chiude quasi del tutto la porta a un futuro ricorso in Cassazione. La decisione della Suprema Corte serve da monito: l’accordo è un atto dispositivo che comporta una rinuncia sostanziale al diritto di impugnazione, salvo le limitatissime e tassative eccezioni previste dalla giurisprudenza.
Dopo un concordato in appello è sempre possibile presentare ricorso in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’ordinanza chiarisce che l’accordo tra le parti implica la rinuncia a presentare ricorso per la maggior parte delle questioni, anche quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio.
Quali sono le uniche eccezioni che permettono un ricorso dopo un concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo in casi eccezionali, come l’applicazione di una pena illegale o la presenza di vizi nella formazione della volontà delle parti (imputato e pubblico ministero) di accedere all’accordo stesso.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile dopo un accordo sulla pena?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 750 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 17/02/1974
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
IZ2Q-alausaZ12-12gir-ti.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen vizio di motivazione in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen.;
Ritenuto che l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della fossa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2023.