Concordato in Appello: La Cassazione e i Limiti all’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono le conseguenze per chi, dopo aver raggiunto un accordo, decide comunque di ricorrere in Cassazione? Con l’ordinanza n. 43077/2023, la Suprema Corte ribadisce i rigidi paletti che limitano l’ammissibilità di tale impugnazione, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per i reati di rapina aggravata e lesioni. In sede di appello, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., che portava a una parziale riforma della sentenza di primo grado con una rideterminazione della pena. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta “mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali”.
Il ricorso dopo il concordato in appello: una via stretta
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha trattato il ricorso con la procedura semplificata «de plano», prevista per le impugnazioni palesemente inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’adesione al concordato in appello comporta una rinuncia implicita alla maggior parte dei motivi di doglianza.
L’accordo tra le parti, infatti, cristallizza il giudizio di colpevolezza e la pena concordata, precludendo un riesame del merito della vicenda. La giurisprudenza è costante nell’affermare che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e tassativamente indicati.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno ricordato che le uniche censure proponibili contro una sentenza frutto di concordato sono quelle relative a:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato estorto con violenza o inganno).
2. Vizi del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto pattuito tra le parti.
Sono invece inammissibili tutte le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) o a vizi sulla determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale (ovvero fuori dai limiti edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge). Nel caso di specie, le lamentele dell’imputato, relative al travisamento dei fatti e all’illogicità della motivazione, rientrano pienamente tra i motivi a cui si è rinunciato aderendo all’accordo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma con chiarezza che la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con importanti conseguenze processuali. Chi opta per questa via ottiene una pena certa e potenzialmente più mite, ma al contempo chiude la porta a quasi ogni possibilità di ulteriore impugnazione. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, non solo riafferma la validità e la serietà dell’accordo processuale, ma sanziona anche il tentativo di aggirarne gli effetti. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende serve da monito contro l’abuso dello strumento processuale, garantendo l’efficienza e la ragionevole durata del processo.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
No. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici e circoscritti, quali vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la sentenza del giudice sia difforme da quanto concordato.
Quali motivi di ricorso sono considerati inammissibili dopo un concordato in appello?
Sono inammissibili tutti i motivi che si considerano rinunciati con l’accordo, come quelli che contestano la valutazione dei fatti, la logicità della motivazione, la responsabilità penale o la mancata applicazione di cause di proscioglimento che richiedono una valutazione di merito.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di concordato in appello?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, data la colpa nell’aver promosso un’impugnazione non consentita, anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43077 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43077 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Marino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 10 Marzo 2023 dalla Corte di Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma 1’8/11/2022 confermando la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni e rideterminando la pena inflitta.
Ricorre l’imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a
vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 – , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 – 01
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.