Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3963 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3963 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 94/2026
NOME COGNOME
CC – 13/01/2026
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME, nato a Gragnano (NA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza dellÕ11 settembre 2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; procedimento trattato con il rito Ò Ó.
Con sentenza dellÕ11 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato ai sensi dellÕart. 599cod. proc. pen., con la quale lÕimputato rinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 4 dicembre 2024, ha rideterminato la pena applicata a NOME COGNOME in anni tre di reclusione, previa esclusione della recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche.
Con lÕunico motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di illogicitˆ della motivazione della sentenza della Corte di appello. Si deduce che la sentenza sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge per la omessa motivazione in
relazione al trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla gravitˆ del fatto che della personalitˆ dellÕimputato.
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato art. 599cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontˆ della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818-01; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, COGNOME, Rv. 283689-01).
Quanto, in particolare, alle doglianze in ordine alla mancata motivazione sulla misura della pena, è stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenuta equa la pena richiesta dalle parti art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non ha alcuna necessitˆ di motivare tale suo convincimento, mentre è tenuto a motivare se decide di rigettare la richiesta di applicazione di una determinata pena.
é conseguentemente inammissibile il motivo ricorso relativo alla motivazione sulla congruitˆ della pena, visto che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da egli stessi concordato. Va evidenziato che la pena irrogata – anche con riferimento alla individuazione del reato su cui calibrare la pena base e gli incrementi per la continuazione – è quella determinata dalle stesse parti e che l’accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimitˆ ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi rinunciati. Da qui l’inammissibilitˆ dei motivi in esame, in quanto sollevano questioni sulle quali si è oramai formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, COGNOME, Rv. 28857701, in motivazione).
4. Ne consegue lÕinammissibilitˆ, pronunciabile con ordinanza ex art. 610, comma 5cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchŽ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Cos’ è deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME