Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 695 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 695 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da NOME nei confronti della sentenza del GUP presso il Tribunale di Milano del 18/04/2024, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599- bis cod.proc.pen. avanzata dallo stesso e rideterminava la pena per plurime ipotesi del delitto di furto in abitazione come contestate.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi lamentando l’assenza o l’apparenza della motivazione sulla penale responsabilità dell’imputato nonché sull’assenza di cause di non punibilità e sull’esatta qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato in tema di concordato in appello (Sez. 7, n. 16788 del 6/04/2022), è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 30990 del 10 giugno 2018, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cessazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbi rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (così Sez. 5, n. 29243 del 4 giugno 2018, Rv. 273194). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito della
reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della I. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.proc.pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod.proc.pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 dell’8 marzo 2018, Rv. 273755).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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