Concordato in appello: quando la strada per la Cassazione è chiusa
Il concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo con cui imputato e Procura possono accordarsi sull’entità della pena in secondo grado, rinunciando ad altri motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti entro cui è possibile impugnare la sentenza che ratifica tale accordo, sottolineando la natura quasi definitiva del patto.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena proprio sulla base di un accordo raggiunto tra le parti. Il difensore lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici d’appello non avessero adeguatamente considerato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: quando si accede al concordato in appello, si accetta un pacchetto chiuso che preclude la possibilità di sollevare successivamente determinate questioni. La doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento rientra proprio tra i motivi a cui si rinuncia implicitamente con l’accordo.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del concordato in appello. Esso è un patto processuale che implica una rinuncia. L’imputato, a fronte di una pena concordata e potenzialmente più mite, rinuncia a contestare la decisione di primo grado su altri fronti. Pertanto, lamentare in Cassazione che il giudice d’appello non abbia esplorato d’ufficio eventuali cause di assoluzione (ex art. 129 c.p.p.) è una contraddizione logica e giuridica.
La Corte specifica che il ricorso avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è consentito solo per ragioni molto specifiche, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo è stato viziato.
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se l’accordo è stato ratificato senza il necessario consenso della pubblica accusa.
3. Decisione difforme dall’accordo: se il giudice ha emesso una pronuncia che non rispecchia i termini del patto.
4. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale, ovvero non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la presunta omessa valutazione di cause di non punibilità, è da considerarsi coperto dalla rinuncia insita nell’accordo e, di conseguenza, inammissibile in sede di legittimità. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il valore del concordato in appello come strumento di definizione quasi tombale del processo. Per gli avvocati e i loro assistiti, emerge con chiarezza l’importanza di una valutazione strategica estremamente ponderata prima di accedere a tale istituto. La scelta di concordare la pena in appello chiude la porta a gran parte delle possibili contestazioni future, cristallizzando la posizione processuale. La decisione, quindi, non deve essere presa alla leggera, ma deve basarsi su un’attenta analisi dei rischi e dei benefici, con la piena consapevolezza che le vie di impugnazione successive saranno estremamente limitate.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di ‘concordato in appello’ lamentando che il giudice non ha valutato le cause di proscioglimento?
No, secondo la Corte di Cassazione questa doglianza è inammissibile. L’adesione all’accordo comporta la rinuncia a sollevare tali motivi, che non possono quindi essere fatti valere successivamente.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
Il ricorso è consentito solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, un contenuto della sentenza difforme dal patto raggiunto, o l’applicazione di una pena illegale (cioè non prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre al rigetto dell’impugnazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38065 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata, visto il ricorso presentato da COGNOME rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parzia riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha ridetermiNOME la pena inflitta all’imputato, accogliendo la proposta di concordato con rinuncia ad ogni altro motivo di appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
rilevato che il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento al mancata considerazione in sentenza di eventuali cause di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,
Considerato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che no si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrant limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cosìda ultimo Sez. n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pfsidenté